codice-etico-professionisti-cooperativeEcco alcune informazioni riguardanti il decreto che delinea il codice etico per i professionisti che svolgono incarichi nelle cooperative.


Il Decreto del 1 dicembre 2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed entrato in vigore alla fine dello scorso anno, dispone l’adozione del Codice Etico e di Condotta che costituisce la carta dei diritti e doveri morali per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera all’interno di queste società.

Oltre alle cooperative il nuovo Codice si applica anche nelle società fiduciarie e nelle fiduciarie e di revisione.

Codice etico professionisti delle cooperative

I princìpi guida della condotta devono essere adottati da parte di tutti i professionisti nell’esecuzione degli incarichi assunti, e si applica dunque anche a:

  • consulenti
  • tecnici
  • collaboratori

Questi qui di seguito sono tutti i punti cardine che i professionisti devono rispettare.

Imparizialità e indipendenza

L’attività di questi soggetti presenti nelle cooperative deve essere rispettosa dei doveri di buona fede, lealtà, imparzialità e diligenza e degli obblighi di riservatezza, e conforme alla posizione di indipendenza e ossequiosa dei compiti di garanzia.

Il professionista incaricato opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall’effettuare pressioni indebite e le respinge; adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza e indipendenza precipue del ruolo ricoperto.

Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo, il professionista non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare il puntuale adempimento dei doveri d’ufficio.

Integrità

Il professionista non utilizza le informazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione dell’incarico conferitogli per perseguire fini personali o per conseguire utilità, profitto o benefici privati.

Rifiuta benefici di ogni genere, che possano essere o apparire tali da influenzarne l’indipendenza di operato e l’imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altre utilità da parte di soggetti comunque interessati all’attività professionale dallo stesso svolta o che intendano entrare in rapporto con esso.

Nel caso in cui riceva pressioni indebite o gli vengano offerti regali, benefici o altre utilità, il professionista è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione conferente l’incarico.

Riservatezza

Il professionista rispetta il segreto d’ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell’esercizio delle proprie funzioni in conformità alla normativa vigente, non divulgando a terzi che non hanno legittimi interessi nella procedura atti e informazioni afferenti alle attività liquidatorie o di gestione poste in Il professionista osserva il dovere di riservatezza anche dopo la conclusione dell’incarico.

Inoltre professionista è dispensato dal dovere di riservatezza solo nel caso in cui le parti concordino per iscritto la divulgazione oppure se la conoscenza di circostanze comporta, nell’ipotesi in cui sia tenuta riservata, grave pericolo o lesione per un soggetto terzo.

Conflitto d’interessi, anche potenziale

Il professionista si adopera per prevenire situazioni di conflitto d’interessi con l’incarico attribuito ed informa tempestivamente l’Amministrazione conferente l’incarico degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza astenendosi, in ogni caso, dal partecipare ad attività o decisioni che determinano o possono indurre tale conflitto o che possano minare l’integrità del rapporto fiduciario con l’Amministrazione conferente.

 Linguaggio

Infine il professionista, unitamente ai propri dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a qualunque destinatario ad utilizzare un linguaggio chiaro, comprensibile e riguardoso del ruolo ricoperto.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it