Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, in via preliminare, il documento recante “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”.
Il testo, disponibile in allegato, tiene conto sia delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica avviata il 27 ottobre 2015, sia delle disposizioni dettate in materia dalla nuova normativa nazionale e comunitaria. In considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, il Consiglio ha ritenuto di acquisire, prima dell’approvazione del documento definitivo, il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII – Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.
All’esito dell’acquisizione dei pareri richiesti, si procederà all’approvazione e successiva pubblicazione del documento definitivo.
Nell’ambito della propria attività istituzionale, l’Autorità ha osservato come in diverse occasioni, per l’acquisizione di beni o servizi, le stazioni appaltanti ricorrano ad affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 63 (o all’art. 125 per i settori speciali) d.lgs. 18.4.2016, n.50 (di seguito Codice), adducendo motivazioni legate all’esistenza di privative, all’infungibilità dei prodotti o servizi da acquistare, ai costi eccessivi che potrebbero derivare dal cambio di fornitore, ecc. Si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui, a titolo di esempio, il settore sanitario, le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione e gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari.
Infatti, secondo quanto riportato nell’ultima Relazione annuale, nel 2014 le gare aggiudicate mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ammontano a circa 15 miliardi di euro. Questo dato non si riferisce solo ai casi di affidamento diretto a un operatore economico i cui lavori, servizi o forniture sono ritenuti infungibili, ma ricomprende, ad esempio, anche l’affidamento di lavori sotto-soglia e le ulteriori fattispecie previste dall’art. 57 (o dall’art. 221) del d.lgs. 16.4.2006, n. 163 per le quali la stazione appaltante deve invitare almeno tre operatori.
Da un’analisi dei giustificativi per il ricorso ad affidamenti senza previa pubblicazione di un bando di gara, presenti nella banca-dati dell’Autorità, emerge che l’infungibilità riguarda soprattutto gli affidamenti relativi a forniture; non trascurabile è la quota di affidamenti nei servizi, mentre minore è quella relativa ai lavori. Tra i settori più interessati al fenomeno vi sono, ovviamente, quello sanitario e quello informatico, anche se un numero non trascurabile di presunta infungibilità riguarda i servizi di riparazione e manutenzione; un ricorso elevato a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara si riscontra anche nel settore dei rifiuti, in quello dei servizi ricreativi e culturali e nei servizi per le imprese. Non mancano casi di presunta infungibilità anche nel settore finanziario e assicurativo, o in quello delle poste e telecomunicazione, caratterizzato fino a un recente passato da sistemi di esclusiva legale.
A questo link il documento con le linee guida.
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