offertta anomalia appaltiIndicazioni operative sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con criterio del prezzo più basso.

 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti e delle concessioni (d.lgs. n. 50/2016) l’Autorità ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle soglie di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso e per questo ha ritenuto opportuno fornire delle indicazioni operative.

 

Sono stati segnalati anche casi di ricorso non corretto alla possibilità offerta dal comma 8 del medesimo articolo, ovvero l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, quando vi siano almeno dieci offerte valide. Con il presente Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.

 

Il Codice, all’art. 97, comma 2, prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno» tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e).

 

L’abrogazione  dell’art. 121, comma 1, d.pr. 207/2010, senza che il relativo contenuto sia  stato trasposto nel nuovo Codice,   potrebbe determinare incertezze interpretative. Tale diposizione,  infatti, stabiliva, che le offerte di uguale valore dovevano essere prese  distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica  sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico, qualora nell’effettuare il  calcolo del 10 per cento delle offerte da accantonare fossero presenti più  offerte di eguale valore, le stesse dovevano essere accantonate al fine del  successivo calcolo della soglia. Poiché è presumibile che diverse stazioni appaltanti  continuino ad applicare tale “regola” per prassi amministrativa, appare  importante ribadire che l’art. 121 citato è stato abrogato e che non è più possibile  applicarlo.

 

La scelta del legislatore si giustifica in base alla considerazione  che l’accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica,  distinta, come tale dall’effettiva esclusione di concorrenti che superano la  soglia di anomalia. Conseguentemente il mancato accantonamento di un’offerta  identica a quella presentata da altro concorrente e accantonata per il calcolo  della soglia di anomalia non produce discriminazione tra gli operatori  economici ammessi alla gara.

 

In allegato il testo completo del Comunicato comprendente le istruzioni.