codice-a-barre-numerico-segno-riconoscimentoQuesto è quanto deciso dal Tar di Pescara in merito alla procedura concorsuale per l’assunzione di Agenti di Polizia Locale nel Comune Adriatico bandito nell’anno 2018 e conclusosi lo scorso mese di dicembre con la nomina dei 15 vincitori (non ancora in servizio).


Il codice a barre “numerico” è segno di riconoscimento: concorso annullato. Come descritto, la vicenda nasce dal ricorso di 8 concorrenti per l’annullamento dei provvedimenti relativi alle prove scritte e conseguentemente di tutti gli atti successivi del concorso per esami indetto dal Comune di Pescara per l’assunzione di Istruttori di vigilanza – agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato bandito nell’anno 2018.

 

Il Tar di Pescara, decidendo nel merito della vicenda, in via d’urgenza con propria ordinanza collegiale e rinviando comunque la trattazione in udienza pubblica per la definizione complessiva della vicenda al 26 febbraio 2021, ha ribadito il principio sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 26/2013 che la violazione dell’anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta, in termini tecnici, una illegittimità da pericolo c.d. astratto.

Il codice a barre “numerico” è segno di riconoscimento

Durante le prove scritte del concorso di cui si parla nell’odierna vicenda, infatti, ciascun compito è stato erroneamente contrassegnato (secondo i ricorrenti ed i giudici)  durante la prova con un codice numerico di 4 cifre riportato sotto ciascun codice a barre e dunque facilmente memorizzabile da ciascun candidato o commissario.

 

Secondo i giudici amministrativi, tale modus operandi della commissione, è assimilabile al fatto che “su ciascun compito fosse stato scritto il nome ed il cognome di ciascun candidato” atteso che tale abbinamento poteva essere rilevato e memorizzato direttamente dai commissari passando tra i banchi durante la prova o addirittura, in modo illecito, comunicato successivamente da parte dei candidati.

 

A nulla sono servite le spiegazioni dell’Amministrazione Comunale secondo la quale, vi era la necessità di utilizzare un codice numerico in caso di malfunzionamenti del sistema informatico in quanto, sottolinea il collegio giudicante, si sarebbe potuto scegliere un secondo codice informatico a bare, QR code o altri sistemi di abbinamento non facilmente memorizzabili.

Conclusioni

Vero è, che come ha detto il Tar Toscana con la famosa sentenza n. 230/2017 che “non ogni segno  costituisce violazione del principio dell’anonimato” ma vi devono essere “evidenti segni identificativi che possano ledere la par condicio tra i candidati” ma, assimilando il codice numerico ad un segno di riconoscimento in violazione del c.d. principio dell’anonimato nei concorsi pubblici, pertanto, il Tar di Pescara ha ribadito quanto già consolidato nella costante giurisprudenza secondo cui la violazione dell’anonimato porta all’annullamento dell’intera procedura e, nel caso di specie, alla sospensione dell’efficacia delle prove scritte e di tutte le fasi successive disponendo la ripetizione delle stesse con addirittura la disposizione, a carico dell’Amministrazione di Pescara, di provvedere alla nomina di una diversa commissione i cui componenti dovranno essere estratti a sorte fra tutto il personale con adeguata qualifica presente nel Comune.

 


Fonte: articolo di Andrea Bufarale