Le strutture sanitarie private, che mettono a disposizione i propri locali per l’esercizio delle attività “autonome” di medici e paramedici, riscuotendo i compensi in nome e per conto di ciascun professionista, devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 30 aprile, il totale delle parcelle incassate per ogni singolo “ospite”.
Nel dettaglio, l’adempimento riguarda le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici, in generale, tutte le strutture che operano nel campo dei servizi sanitari e veterinari, con o senza scopo di lucro e a prescindere dalla forma organizzativa.
Questi, quando concedono – o affittano – ambienti della struttura aziendale a professionisti che offrono prestazioni di natura sanitaria, devono in pratica:
- riscuotere i compensi per loro conto
- registrare gli importi, annotando distintamente, per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento
- riversare a ciascun medico o paramedico le somme riscosse, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i relativi riferimenti, in caso di versamenti alternativi al contante (per esempio, assegni o carte di credito)
- comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi, per ogni medico e paramedico, nell’anno “solare” precedente.
La comunicazione va predisposta utilizzando il modello Ssp e può percorrere esclusivamente due strade, Entratel o Fisconline. Sia per la compilazione sia per l’invio è disponibile il software Cossp105. La trasmissione può essere effettuata direttamente o tramite intermediario.
Se il paziente è “patrocinato”, la comunicazione svanisce. Tale affermazione si desume dal testo della risoluzione n. 304/2008 – uno dei primi interventi chiarificatori del dopo norma (articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 296/2006) – dove si legge che i compensi dovuti al medico di base per l’attività prestata in convenzione con il Servizio sanitario nazionale non rientrano nella comunicazione. In tale ipotesi, infatti, il professionista agisce per soddisfare le finalità istituzionali del Servizio dirette a tutelare la salute pubblica, e l’onere economico della prestazione è a carico del Ssn, nei confronti del quale il professionista emette la fattura.
La riscossione unitaria (e la conseguente comunicazione) interessa, unicamente, i compensi per attività che danno origine a redditi di lavoro autonomo, cioè “prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente” (circolare 13/2007).
Ne consegue che sono esclusi dall’adempimento in scadenza gli incassi per le prestazioni effettuate dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente e quelli derivanti da attività svolte in regime di intramoenia. In quest’ultimo caso, infatti, il medico opera in base a un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente.
Pur essendo un adempimento rilevante solo ai fini del monitoraggio, poiché, fiscalmente parlando, le somme fanno parte del reddito dei singoli professionisti, è comunque un obbligo che, se non rispettato, prevede uno specifico regime sanzionatorio.
In particolare, in caso di mancata trasmissione oppure di comunicazione di dati incompleti o errati, è prevista una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 471/1997).
Infine, segnaliamo che ulteriori dettagli (comprese le situazioni particolari che si determinano quando la struttura è oggetto di operazione straordinaria o passa a nuova gestione mortis causa), sulla redazione e sulla presentazione del modello sono spiegati a chiare lettere nelle istruzioni.