Nuova udienza del processo MillsRiprenderà a settembre l’esame del Parlamento al cosiddetto «Ius soli soft», la proposta di legge licenziata agli inizi di Agosto dalla Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio che consentirà ai figli degli immigrati nati in Italia di ottenere la cittadinanza a talune precise condizioni. Il testo base messo a punto dalla relatrice Marilena Fabbri del Pd riprende il cammino già iniziato sotto il governo Letta ed ha unificato alcuni punti dei 29 progetti di legge in merito già depositati da inizio legislatura.

 

Il testo recepisce anche alcuni dei suggerimenti contenuti nelle proposte di legge di «L’Italia sono anch’io», la campagna promossa con una raccolta di firme da una ventina di associazioni e incoraggiata dal ministro Graziano Delrio.

 

Rispetto allo ius soli classico (quello adottato negli Usa e in molti paesi del Sudamerica che attribuisce la cittadinanza del Paese a chi nasce sul suolo nazionale), lo “Ius soli soft” pone alcune condizioni all’ottenimento della cittadinanza. I bambini figli di stranieri che nascono in Italia acquisiscono la cittadinanza se almeno uno dei due genitori “sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita” o anche se uno dei due genitori, benché straniero, “sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno”.

 

La cittadinanza italiana verrebbe assegnata automaticamente al momento dell’iscrizione alla anagrafe. I minori nati in Italia che non rispondono a questi requisiti e quelli arrivati in Italia sotto i 12 anni possono ottenere la cittadinanza se hanno “frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale”.

 

I ragazzi arrivati in Italia tra i 12 e i 18 anni potranno ottenere la cittadinanza dopo aver risieduto legalmente in Italia per almeno sei anni e aver frequentato “un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo”.

 

Oltre alle ipotesi di acquisto automatico della cittadinanza, la proposta Fabbri introduce tra i casi di concessione, a seguito di decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Consiglio di Stato, quello in favore dello straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale ulteriore fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

 

Tra le disposizioni della proposta, c’è anche l’esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.