L’istituto della remissione in bonis consente di rimettersi in gioco, versando una sanzione pari a 250 euro. Ma attenzione, il tempo a disposizione sta per scadere. Gli enti ritardatari o con la necessità di correggere o integrare la loro richiesta di iscrizione agli elenchi del 5 per mille dell’Irpef 2016, devono affrettarsi a concludere l’operazione entro il prossimo 30 settembre, data in cui si chiuderà anche l’uscita di emergenza rappresentata dalla remissione in bonis (articolo 2, comma 2, Dl 16/2012). Il “salvataggio” in extremis prevede l’effettuazione dell’adempimento e il versamento, tramite F24 (codice tributo “8115”), della sanzione di 250 euro, importo che non è possibile compensare con eventuali crediti.
Gli appuntamenti saltati (o rispettati non alla “perfezione”) prevedevano:
- entro lo scorso 9 maggio, la presentazione dell’istanza di ammissione alla lista dei beneficiari (il termine ordinario del 7 maggio, quest’anno, capitava di sabato)
- la trasmissione, con scadenza 30 giugno, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale i rappresentanti legali attestano il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo.
Va ricordato che il Dpcm 7 luglio 2016, intervenendo sul precedente del 23 aprile 2010, ha semplificato la procedura di partecipazione al contributo assegnato direttamente dai contribuenti attraverso la dichiarazione dei redditi. Tra le novità, è utile evidenziare, che, dal prossimo esercizio finanziario (2017), nel caso in cui tutto sia rimasto invariato, non è più necessario ripresentare, annualmente, la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva di persistenza dei requisiti, che rimangono efficaci anche per i periodi d’imposta successivi. Gli enti interessati dalla facilitazione sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. In poche parole, gli iscritti agli elenchi 2016, in assenza di sopraggiunte modifiche o della perdita dei requisiti, non dovranno ripresentare, per gli anni successivi, istanza e documentazione.
Per volontariato e associazioni sportive, modelli e software dell’Agenzia
Gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, che non hanno presentato tempestivamente (9 maggio 2016) l’istanza di partecipazione alla ripartizione del 5 per mille 2016, per rientrare in gioco, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, entro venerdì 30 settembre, la richiesta di iscrizione agli appositi elenchi. La domanda può essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, direttamente dagli interessati o tramite intermediari abilitati, utilizzando i modelli e ilsoftware disponibili sul sito dell’Agenzia.
Se a mancare è, invece, l’attestazione della persistenza dei requisiti, la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (con annessa copia del documento di identità di chi la firma), deve essere trasmessa:
- dalle associazione e organizzazioni di volontariato, mediante raccomandata Ar o tramite Pec, alla direzione regionale dell’Agenzia nel cui ambito si trova il domicilio fiscale dell’ente
- dalle Asd, all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.
Remissione in bonis anche per gli enti della ricerca scientifica, dell’università e sanitaria
I candidati alla ripartizione del 5 per mille appartenenti alle categorie degli enti che si occupano delle ricerca scientifica e dell’università, che hanno saltato gli appuntamenti del 30 aprile (per la trasmissione della domanda di iscrizione) e del 30 giugno (per la presentazione della documentazione integrativa) possono rimediare anch’essi, entro il 30 settembre, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito del Miur, nella sezione “Raccomandazione e informazioni”, e in base alle regole previste per la remissione in bonis sopra descritte.
In particolare, gli interessati devono inviare richiesta di regolarizzazione all’indirizzo e-mail cinquepermille@miur.it, specificando il codice fiscale dell’ente. Il Miur risponderà con una e-mail che consente di effettuare esclusivamente all’ente richiedente una domanda online. Il corretto adempimento prevede la trasmissione dei documenti necessari, tra i quali copia dell’avvenuto pagamento della sanzione di 250 euro con il modello F24. L’esatta conclusione della procedura potrà essere verificata alla pagina di “Riepilogo iscrizione sul sistema cinquepermille.miur.it”. Gli enti di ricerca sanitaria, invece, devono contattare il ministero della Salute, direzione generale per la Ricerca scientifica e tecnologica.
Infine, una precisazione buona per tutti: i richiedenti dovevano essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al riparto del 5 per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione.