L’Agenzia delle Entrate dà il via alla cessazione d’ufficio delle partite Iva: e chiarifica la situazione delle ex partite IVA inquadrate nei profili di pubblico impiego.
Chiusura Partita IVA Dipendenti Pubblici: con la risposta n.20/2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito.
Nei prossimi giorni, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla chiusura d’ufficio di tutte le Partite Iva inattive. Parliamo di quelle, cioè, che non sono state utilizzate negli scorsi anni dal relativo titolare.
Al centro dell’interpello, pertanto, si trova il quesito in merito ad alcuni dipendenti assunti di recente per concorso con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno, già titolari di partita IVA in ragione dello svolgimento, prima di entrare in servizio, di un’attività professionale.
In particolare, ci si chiede se i neoassunti debbano ovvero possano mantenere o meno aperta la partita IVA. O quantomeno per il tempo strettamente necessario alla riscossione dei crediti afferenti alla pregressa attività professionale e maturati prima dell’assunzione.
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Chiusura Partita IVA Dipendenti Pubblici
Il quesito prospettato dall’istante si inserisce nell’ambito di un tema complesso, vale a dire quello della cessazione dell’attività professionale. Tema che ha visto nel tempo diversi pronunciamenti sia da parte dell’amministrazione finanziaria che della giurisprudenza.
In linea generale, la cessazione dell’attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate.
Secondo la risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009, è stato ulteriormente specificato che
“La cessazione dell’attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali. Bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali. Fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.
Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata”.
L’Agenzia precisa, infine, che nella disciplina dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP non si rinvengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l’attribuzione della partita IVA. Questo in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta.
Ma allo stesso tempo ammette di non avere competenza a trattare la questione in altri ambiti. Come ad esempio sotto il profilo dell’applicazione della complessa disciplina delle inconferibilità e incompatibilità riguardanti il rapporto di pubblico impiego.
A questo link il testo completo della risposta dell’Agenzia delle Entrate.