Scopriamo che cos’è il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e la sua importanza in ambito professionale.
“La semplicità è la più grande sofisticatezza” sosteneva l’autore della “Gioconda” Leonardo da Vinci. Occorre chiedersi: quanti salti di gioia hanno fatto dal 2014 in poi tutti i datori di lavoro che hanno visto un documento di compilazione sofisticata come il Piano Operativo di Sicurezza diventare di semplice stesura?
Questa modifica sostanziale ha consentito innanzitutto alle imprese poter redigere un POS in maniera più semplificata, attraverso l’immissione schematica delle informazioni, e di diminuire il rischio di possibili inesattezze nella redazione, che di fatto nei modelli precedenti erano molto frequenti se la compilazione non veniva effettuata da chi di competenza.
Ma cos’è rigorosamente il Piano Operativo di Sicurezza? Dal punto di vista giuridico su cosa si fonda?
È da sottolineare il fatto che differentemente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (quando non è necessaria la sua redazione, gli elementi del POS integrano il Piano di Sicurezza Sostitutivo), il POS, come da definizione, è il documento che un datore di lavoro ha l’obbligo di stilare anteriormente all’inizio delle attività operative in un cantiere esterno temporaneo o mobile, se queste attività contano (come si desume dall’allegato X del D.Lgs. 626/94): lavori di fabbricazione, riparazione, manutenzione, abbattimento, risanamento, ristrutturazione trasformazione, rigenerazione o smantellamento di opere fisse ecc.
L’art. 4 del D.Lgs. menzionato è stato il primo articolo a trattare la materia del POS, salvo poi venire abrogato e essere rimpiazzato dal “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” approvato col D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, con tanto di susseguenti variazioni.
Quali sono gli obiettivi del POS e cosa contiene?
Delineare le migliori contromisure da adoperare allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori è il principale scopo del POS, che deve includere:
- le informazioni identificative dell’impresa, tra cui nome e cognome del datore di lavoro, la collocazione della sede legale e l’ubicazione degli uffici di cantiere, il numero e le posizioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi esercitanti le mansioni per conto della medesima impresa ecc.;
- i distinti incarichi, riguardanti la sicurezza, svolti in cantiere da ogni lavoratore;
- l’esposizione dello svolgimento dell’attività di cantiere, nonché dell’organizzazione dei turni di lavoro;
- il catalogo delle impalcature, dei ponti su ruote a torre e di ulteriori opere provvisionali di rilevante rilievo, dei dispositivi e degli impianti usufruiti, e inoltre i pertinenti certificati;
- l’inventario delle sostanze e di tutto ciò che è pericoloso e che è stato impiegato nel cantiere con le attinenti schede di sicurezza ed il criterio di stoccaggio in cantiere, comprendente il determinato piano di sicurezza e protezione;
- il risultato del rapporto di valutazione del rumore;
- l’identificazione delle misure cautelative e preservatrici, aggiuntive in confronto a quelle incluse nel PSC (se previsto), adottate in base ai rischi congiunti alle lavorazioni in cantiere;
- le procedure secondarie e di dettaglio, richieste dal PSC (sempre se previsto);
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale somministrati ai lavoratori;
- il fascicolo riguardante l’informazione e la formazione fornite ai lavoratori.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Interessante articolo che parla di un aspetto importante della sicurezza sul lavoro
Assolutamente il pos è fondamentale anche per l’rspp esterno o interno che sia