Coloro che si avvalgono delle disposizioni di vantaggio devono anticipare il 60% dell’imposta “leggera” entro il prossimo 30 novembre, l’altra parte nel termine del 16 giugno 2017.
Mancavano solo loro, i codici tributo per pagare, con l’F24, le imposte sostitutive frutto del regime temporaneo di favore, previsto dai commi da 115 a 121 della Stabilità per il 2016 (legge 208/2015, per le società che assegnano o cedono ai soci (o a società di gestione trasformate in società semplici), entro il prossimo 30 settembre, taluni beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria d’impresa: arrivano con la risoluzione n. 73/E del 13 settembre 2016.
Nello specifico, ricordiamo che le disposizioni richiamate hanno introdotto una serie di agevolazioni in caso di fuoriuscita di determinate tipologie di beni dal perimetro dell’impresa, agevolazioni che si traducono in un regime impositivo “benevolo” che irradia i suoi effetti sia sulle imposte dirette sia su quelle di registro, ipotecaria e catastale.
In breve, tralasciando i commi che delimitano gli ambiti soggettivo e oggettivo del regime, la risoluzione ripassa:
- il 116, che prevede l’applicazione di una sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap, nella misura dell’8 per cento (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione). Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta, annullate a causa dell’assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società trasformate godono di una sostitutiva del 13 per cento
- il 121, che estende lo sconto fiscale, nella misura dell’8 per cento, anche all’imprenditore individuale che, quindi, “poteva” estromettere (entro lo scorso 31 maggio) dei beni immobili strumentali dal patrimonio d’impresa (articolo 43, comma 2 del Tuir), mediante il pagamento dell’imposta più leggera
- e il 120, che stabilisce i termini di versamento e il quantum, e cioè: “le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017”, utilizzando il modello F24.
Detto ciò, i codici istituiti, due nuovi e uno ridenominato, sono:
- 1836 “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”
- 1837 “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”
- 1127 ridenominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
Nel modello di pagamento unificato vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.