quadri aziendaliL’articolo 20 del Dpr n. 131/1986 attribuisce preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto, rispetto al suo titolo e alla sua forma apparente, sicché l’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento a disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo.

 

Gli accordi messi nero su bianco stabilivano, infatti, il trasferimento del potere di godimento a disposizione della società da un gruppo a un altro

 

Sentenza n. 8542 del 29 aprile 2016 (udienza 3 marzo 2016)

 

Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Amato Sergio – Est. Federico Guido

 

Articolo 20, Dpr n. 131/1986 – Intrinseca natura degli effetti giuridici dell’atto a prescindere dalla sua forma apparente – L’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti.