La legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016) al comma 74 introduce la possibilità da parte dei condòmini incapienti di cedere il bonus del 65% relativo alle spese di riqualificazione energetica alla ditta fornitrice.
Il 22 marzo 2016 è stato pubblicato il provvedimento direttoriale prot. n. 434343 dell’ Agenzia delle Entrate che definisce le modalità per cedere la detrazione fiscale per i soggetti che si trovano nella no tax area per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori.
Il provvedimento attuativo stabilisce:
- che per condòmini i “incapienti” si intendono i pensionati che hanno un reddito lordo annuo 2015 non superiore a 7.500 euro, al netto dell’abitazione principale e di eventuali terreni (sino a 185,92 euro di rendita), i lavoratori dipendenti sino a 8000 euro che beneficiano di una detrazione che assorbe tutta l’Irpef dovuta e i contribuenti che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sino a 4.800 euro;
- i condòmini incapienti potranno cedere ai fornitori delle opere e dei servizi relativi alla riqualificazione energetica la loro quota di detrazione del 65% delle spese loro attribuite in base alla tabella millesimale;
- le ditte fornitrici praticheranno uno sconto sulla fattura per un importo, trattabile, che al massimo potrà essere del 65% dell’importo. Le ditte fornitrici potranno poi utilizzare in 10 rate annuali il credito, compensandolo nel modello F24 con i loro debiti fiscali e previdenziali;
- la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori;
- le ditte fornitrici, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate;
- l’amministratore del condominio deve comunicare, entro il 31 marzo 2017 in via telematica la spesa sostenuta nel 2016, l’elenco dei bonifici, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e il relativo importo, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di loro. La mancata comunicazione implica la perdita del credito fiscale;
- il condominio , inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’agenzia delle Entrate.