L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla certificazione dei corrispettivi relativi a prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi.


Il Fisco rende disponibili chiarimenti in tema di certificazione dei corrispettivi per ristoranti e alberghi. Le nuove informazioni, molto utili per le attività ricettive, arrivano grazie alla risposta ad interpello n. 486/2019, dell’Agenzia delle Entrate.

L’oggetto dell’Interpello

Nel caso specifico l’istante, nello svolgimento della propria attività alberghiera con ristorante, ha sempre documentato i corrispettivi percepiti mediante emissione di ricevute o scontrini fiscali.

L’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 dispone, a partire dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate, obbligo anticipato al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Al riguardo l’istante pone il problema di come certificare le prestazioni rese nei confronti di clienti che prenotano il soggiorno e versano il corrispettivo tramite un’agenzia di viaggi (nazionale o estera). Poiché al momento dell’ultimazione del soggiorno il cliente non corrisponde alcun importo.

La normativa

L’articolo 6 del decreto IVA, ai commi 3 e 4, dispone che:

“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese. Ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.”

Inoltre, l’articolo 22, primo comma, del decreto IVA dispone che:

“L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione… per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi…”.

Quando, tuttavia, il servizio è destinato ad un soggetto passivo che lo acquista per lo svolgimento della sua attività l’operazione va documentata con fattura.

Certificazione Corrispettivi per Ristoranti e Alberghi

Pertanto, con riferimento al caso prospettato, quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 del decreto IVA e, quindi:

  • fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale di cui all’articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
  • dal 1° gennaio 2020 – termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro – con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nonché con l’emissione del documento commerciale.

Resta salva in ogni caso la possibilità per il cliente di richiedere la fattura, da emettere tramite SdI e con obbligo di rilascio di una copia in formato analogico salvo rinuncia da parte del cliente medesimo.

A questo link il testo completo della risposta ad interpello.