Il TAR del Lazio delucida alcuni punti in merito al certificato medico per detenzione armi, allargando i paletti per la sua emissione.
Infatti il Tar del Lazio accoglie un ricorso e annulla una parte della circolare del Viminale che aveva posto alcuni vincoli sull’emissione della certificazione.
Scopriamone i dettagli.
Certificato medico per detenzione armi
Con il Decreto Legislativo nr. 104 del 10/08/2018, in attuazione di specifica direttiva comunitaria, sono state apportate alcune modifiche alle norme in materia di armi.
Tra le novità, è stato previsto l’obbligo di presentare ogni cinque anni un certificato medico attestante i prescritti requisiti di coloro che detengono le armi, anche in collezione.
Tale certificato medico può essere rilasciato dal settore medico-legale delle ASL, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio e da esso dovrà risultare che il soggetto detentore di armi non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità d’intendere e di volere.
Le restrizioni del Viminale
Il Ministero dell’Interno, come restrizione, aveva posto che il rilascio del certificato medico dovesse avvenire tramite un medico in servizio. Al centro della vicenda in esame, invece, ci sarebbe il rilascio della certificazione da parte di un medico militare in quiescenza.
La pronuncia del TAR del Lazio
Il Tar, nello specifico, opera una netta distinzione tra porto d’armi e certificato medico.
Se, infatti, il primo richiede un più attento e completo approfondimento delle condizioni psicofisiche del richiedente, legittimando l’obbligo del rilascio al medico in servizio, il secondo ha vincoli allentati.
Per il TAR, in pratica, il certificato per la detenzione deve semplicemente accertare che “il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”.
Motivo per cui anche un medico collocato in quiescenza è più che sufficiente.
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it