certificato-di-stato-di-famiglia-con-rapporti-di-parentelaEcco riassunte alcune indicazioni utili per i cittadini riguardanti il Certificato di Stato di famiglia con rapporti di parentela.


In determinate situazioni può essere necessario esibire questo tipo di certificato: viene per esempio richiesto per accedere agli assegni familiari, ai bonus e alle misure a sostegno della famiglia e per la compilazione dell’ISEE.

scopriamo quali sono le specifiche, pertanto, del Certificato di Stato di famiglia con rapporti di parentela e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Certificato di Stato di famiglia con rapporti di parentela

Non tutte le persone che vivono sotto lo stesso tetto fanno però necessariamente parte dello stato di famiglia: è possibile essere conviventi e appartenere a due stati di famiglia diversi, come è possibile vivere lontani e far parte dello stesso nucleo familiare.

Ricordiamo che per famiglia si intende, dal punto di vista anagrafico, un insieme di persone che hanno dimora abituale nello stesso Comune, che coabitano e che sono legate da vincoli affettivi o di matrimonio, affinità, parentela, tutela o adozione, come precisato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio del 1989 all’articolo 4.

Pertanto lo stato di famiglia indica i componenti della famiglia anagrafica, cioè i componenti della famiglia che convivono con il richiedente e che sono legati dai vincoli sopra citati.

Presenta differenze con il  nucleo familiare, che spesso viene confuso con lo stato di famiglia ma ha funzione e composizione molto diversa.

Come richiederlo?

Il certificato di stato di famiglia può essere richiesto online o allo sportello delll’ufficio anagrafe del comune di residenza. Il rilascio è di solito immediato, anche se potrebbero esserci delle tempistiche differenti a seconda del comune a cui è richiesto.

Per richiedere lo stato di famiglia direttamente all’ufficio anagrafe basta il documento, ad esempio copia della carta d’identità, in corso di validità, del richiedente.

Validità

La sua validità è di 6 mesi.

Autocertificazione

Come molti altri anche questo certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o autocertificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000.

A partire dal 1° Gennaio 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.

Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle.

Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

I modelli di autocertificazione sono disponibili sul sito dei Servizi Demografici del proprio Comune.

I nuovi certificati anagrafici on line

Ricordiamo, per concludere, che dal 15 novembre scorso è attivo il servizio che consente di ottenere i certificati anagrafici on line in maniera autonoma e gratuita.

Questo nuovo servizio e questa nuova banca dati Nazionale consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire “servizi digitali” Facili, Accessibili, Efficienti, Sicuri.

Inoltre l’interoperabilità tra Enti, consente al Cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza.

Per cui se prima le identità di tutti i cittadini erano disperse in quasi ottomila comuni, oggi sono raccolte in un’unica Anagrafe.

Maggiori informazioni sono disponibili in questo articolo.

 


Fonte: articolo di Simone Bellitto