Il certificato per contributi antisismici ai Comuni è in Gazzetta Ufficiale: approvato il modello di certificazione informatizzato all’interno del D.M. 18 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104.
Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. Questo alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.
I comuni devono presentare apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, con le modalita’ ed i termini di cui al successivo art. 3 del medesimo decreto.
Il certificato per contributi antisismici in Gazzetta Ufficiale
La misura è stata approvata con il D.M. 18 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104 del 6 maggio.
Il contributo è destinato al finanziamento delle sole spese di progettazione definitiva ed esecutiva. Spese finalizzate:
- alla realizzazione di interventi di miglioramento
- di adeguamento antisismico
- e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
L’ordine di priorità che sarà seguito nella distribuzione delle risorse è stato modificato rispetto agli anni scorsi e prevede tre fasce:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In questo caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
I Comuni devono ottemperare alla procedura entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24.00 del 15 giugno per l’anno 2019,