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Il certificato per contributi antisismici ai Comuni è in Gazzetta Ufficiale: approvato il modello di certificazione informatizzato all’interno del D.M. 18 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104.


Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. Questo alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

I comuni devono presentare apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, con le modalita’ ed i termini di cui al successivo art. 3 del medesimo decreto.

Il certificato per contributi antisismici in Gazzetta Ufficiale

La misura è stata approvata con il D.M. 18 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104 del 6 maggio.

Il contributo è destinato al finanziamento delle sole spese di progettazione definitiva ed esecutiva. Spese finalizzate:

  • alla realizzazione di interventi di miglioramento
  • di adeguamento antisismico
  • e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

L’ordine di priorità che sarà seguito nella distribuzione delle risorse è stato modificato rispetto agli anni scorsi e prevede tre fasce:

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In questo caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

I Comuni devono ottemperare alla procedura entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24.00 del 15 giugno per l’anno 2019,

A questo link il modello di certificazione.