Debutta, con la risoluzione 14/E del 9 febbraio 2018, il codice tributo 5466 denominato “Versamento delle somme per la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati”.
Il codice consente la proroga delle concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati riguardanti le scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi, inclusi gli eventi simulati.
La legge di bilancio 2018, infatti, (articolo 1, comma 1048, legge 205/2017) ha attribuito all’Agenzia delle dogane il compito di indire, entro il 30 settembre 2018, una gara per le nuove concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, prevedendo, allo stesso tempo, la proroga fino al 31 dicembre 2018 per quelle già esistenti, previo versamento delle seguenti somme:
- 6mila euro per ogni diritto relativo ai punti vendita che hanno come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di gioco regolarizzati
- 3.500 euro per ogni diritto relativo ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Il versamento delle somme sarà eseguito con il modello F24 Accise.
In sede di compilazione del modello, il neo codice è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”. In corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, va indicato:
- nel campo “ente”, la lettera “M”
- “sigla provincia”, nessun valore
- “codice identificativo”, il codice concessione
- “rateazione”, il numero della rata nel formato “NNRR”. Dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (es. 0102 – prima rata di due rate complessive). Nel caso di pagamento in un’unica soluzione il campo è valorizzato con “0101”
- “mese”, il mese di riferimento per cui si effettua il pagamento, nel formato “MM”
- “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”
- “codice ufficio”, nessun valore
- “codice atto”, nessun valore.