centri di servizio, puzzleNella sentenza in rassegna (n. 21996/2015), la Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità del particolare sistema per ricorrere contro i ruoli formati dai Centri di servizio, previsto dal Dpr n. 787/1980, articolo 10. Procedura richiamata dall’articolo 20 del Dlgs n. 546/1992. Il citato articolo 10 prevede che i ricorsi contro i ruoli formati dai Centri di servizio vengano preventivamente spediti (in originale) al Centro di servizio competente e che siano quindi (almeno sei mesi e non oltre due anni dopo la data d’invio al Centro) spediti o depositati in altro esemplare alla segreteria del giudice tributario adito, così costituendo il rapporto processuale.

 

La segreteria della commissione tributaria provvede, quindi, a richiedere l’originale del ricorso al Centro di servizio che, nei quaranta giorni successivi, inoltra il ricorso e le proprie deduzioni alla segreteria del giudice; nel contempo, trasmette il fascicolo amministrativo al competente ufficio delle imposte per l’ulteriore attività processuale.

 

Con l’entrata in vigore del Dpr n. 107/2001 (25 aprile 2001) la “rete” dei Centri di servizio è scomparsa dall’ordinamento fiscale e ogni loro residua attività è cessata (tra il 31 dicembre 2001 e il 31 dicembre 2002). Ciò senza peraltro espressa abrogazione dell’articolo 10 del Dpr n. 787/1980 e, quindi, della procedura dallo stesso regolata.

 

Ebbene, a fronte di tale quadro normativo, il Collegio ha ritenuto – in conformità con la posizione interpretativa della dottrina – che, sebbene il cennato provvedimento non abbia abrogato espressamente l’articolo 10, la scomparsa dei Centri di servizio abbia comunque reso normativamente superata la funzione deflativa del contenzioso perseguita dal citato articolo 10, diretto a salvaguardare solo uno spazio temporale per le determinazioni di Centri di servizio ora non più esistenti.

 

Sulla base di tali premesse, la Corte di legittimità ha ritenuto che la procedura per l’impugnazione dei ruoli formati dai Centri di servizio di cui al Dpr n. 787/1980, articolo 10, è applicabile ai soli ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore del Dpr n. 107/2001 (25 aprile 2001), essendo in quel momento ancora pendenti i termini e adempimenti previsti dall’articolo 10.

 

Per la proposizione dei ricorsi avverso cartelle notificate a seguito di ruoli emessi dal Centro di servizio successivamente a tale data – a parere dei Giudici supremi – trova applicazione la procedura ordinaria, che prevede, per il deposito del ricorso, il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica dell’atto all’Amministrazione finanziaria, previsto dall’articolo 22 del Dlgs n. 546/1992.