cedolare seccaaaaHo registrato lo scorso giugno un contratto di locazione in cedolare secca senza inviare la raccomandata e senza rinunciare, nel contratto, agli aggiornamenti del canone. Come posso sanare la situazione?

 

Raffaele D.

 

Il locatore ha l’obbligo di comunicare all’inquilino, tramite lettera raccomandata, l’opzione per la cedolare secca sui canoni di locazione a uso abitativo, pena l’inefficacia della scelta per la cedolare secca. Attraverso tale comunicazione deve rendere nota al conduttore la rinuncia, per il periodo di durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere qualsiasi aggiornamento del canone di locazione, incluso quello in base ai dati Istat, anche se contrattualmente previsto (provvedimento del 7 aprile 2011). Tale comunicazione deve essere inviata prima della registrazione del contratto o prima del termine del versamento dell’imposta di registro prevista per le annualità contrattuali successive. È possibile utilizzare in alcune ipotesi la remissione in bonis per sanare eventuali ritardi negli adempimenti di natura formale, a condizione che la volontà di optare per la cedolare fosse inequivocabile al momento della registrazione (circolare 47/E del 2012). Tra queste non rientra però il mancato invio della raccomandata all’inquilino. In tal caso, sarà possibile aderire al regime agevolato solo a partire da un’annualità successiva. Conseguentemente, per l’anno in corso, non essendo possibile applicare il regime della cedolare secca, occorre versare l’imposta di registro. L’omesso versamento in sede di registrazione può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso.