L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime della cedolare secca agli immobili commerciali.
Cedolare Secca Locali Commerciali 2019: ecco quanto emerge dalla lettura della recente risposta all’istanza di interpello n. 364 dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso specifico la società locatrice ha affittato l’azienda ad una Srl (il cui unico socio e amministratore è anche socio accomandatario della Sas) cedendo il contratto di locazione all’affittuaria dell’azienda, così come previsto dall’articolo 36 L. 392/1978 (in materia di locazione).
Secondo l’istante, pur trattandosi di un contratto in essere al 15.10.2018, l’affitto dell’azienda ha determinato un mutamento del soggetto locatario. Con conseguente possibilità di optare, a far data dal 2019, per la cedolare secca.
Cedolare Secca Locali Commerciali 2019
Il comma 59 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021, ha ampliato la portata applicativa del
regime della cedolare secca per gli affitti commerciali.
Prevedendo che:
“Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento.
E tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Sulla questione l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla previsione normativa recata dall’ultimo periodo del comma 59 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che, si ribadisce, prevede che il regime della cedolare secca:
“… non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.
Questa disposizione è volta ad evitare che, al fine di poter fruire del regime della cedolare secca, le parti concordino la risoluzione anticipata del contratto. Per poi stipularne uno nuovo, decorrente dal 1 gennaio 2019.
Circa il caso in esame, la circostanza riferita dall’istante che “… la nuova società srl unipersonale è subentrata nel contratto di locazione già in essere” non può ritenersi, assimilabile, ai fini che rilevano in questa sede, alla stipula di un nuovo rapporto di locazione.
A questo link il testo completo della Risposta dell’Agenzia delle Entrate.