cauzione-provvisoria-durata-soccorso-istruttorioDi particolare interesse la decisione del Consiglio di Stato sulla durata del termine di efficacia della cauzione provvisoria e sulla necessità o meno del Soccorso Istruttorio.


Nel caso in esame un’esclusione da un appalto è stata infatti disposta per due distinte cause di irregolarità della cauzione provvisoria, consistenti:

  • nel termine di efficacia di 180 giorni ivi previsto, inferiore a quello di 365 giorni invece richiesto nel bando di gara
  • e nel mancato accertamento dei poteri rappresentativi del procuratore speciale della compagnia assicurativa che ha rilasciato la polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione provvisoria.

Cauzione Provvisoria di durata inferiore a quanto previsto dal bando e Soccorso Istruttorio

Con riguardo al termine di efficacia della polizza deve ritenersi che secondo le comuni regole in materia di interpretazione dei contratti il termine di 180 giorni appositamente pattuito in conformità alla disciplina generale di legge (art. 93, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), vada integrato con il termine previsto dal bando di gara.

Qui si specifica che la garanzia rilasciata:

«ha validità di 180 giorni dalla data indicata dalla lettera a) (e cioè dalla presentazione dell’offerta; n.d.e) ovvero la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell’invito».

Il rinvio così previsto alle condizioni di volta in volta stabilite per la singola procedura di gara consente quindi di ritenere rispettate le specifiche condizioni in essa stabilite con riguardo alla cauzione provvisoria.

Pertanto, secondo i giudici, in relazione ad entrambe le pretese irregolarità non vi erano i presupposti per il soccorso istruttorio. Dal momento che queste sono state erroneamente ravvisate dalla stazione appaltante, a fronte di un polizza fideiussoria efficace e conforme alla normativa di gara, che non legittimava pertanto l’amministrazione ad escludere da essa le società odierne appellanti.

Il testo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it