visita-medica-preventiva-lavoroSentenza della Corte di Cassazione sul tema della sorveglianza sanitaria. Con la sentenza n. 30919 del 15 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della sussistenza del reato inerente la mancata effettuazione da parte dei dipendenti della visita medica preventiva ed obbligatoria, è necessario accertare le concrete mansioni svolte dai lavoratori.

 

Il caso trattato riguarda il titolare di un campeggio che, ritenuto colpevole per aver omesso di fare effettuare la visita medica preventiva, era stato condannato dal tribunale alla pena di euro 1.500,00 di ammenda. Nel ricorso presentato, l’imputato aveva lamentato che il tribunale avesse ritenuto che tutti i lavoratori del campeggio dovessero essere sottoposti a visita medica, compresi gli impiegati di segreteria. Il ricorrente aveva rilevato come l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 preveda l’obbligo della sorveglianza sanitaria, tra cui quello della visita preventiva, nei confronti dei lavoratori esposti a singoli rischi esplicitamente previsti.

 

A detta del datore di lavoro, per i dipendenti non esposti a rischio, come gli amministrativi e gli addetti alla segreteria, non ci sarebbe stato alcun obbligo della visita preventiva. L’imputato, inoltre, ha evidenziato che lo stesso verbale di accertamento aveva precisato che l’omessa effettuazione della visita medica per i tre dipendenti addetti alla segreteria sarebbe potuta essere sanzionata soltanto in relazione all’utilizzo dei videoterminali (ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo n. 81/2008).

 

Dal momento che tale utilizzo era stato escluso, il datore di lavoro riteneva conseguentemente insussistente il reato in questione. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ricordato che l’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende la visita medica preventiva rivolta ad accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il dipendente è destinato, valutandone l’idoneità alla mansione specifica, e la visita medica periodica il cui scopo è quello di controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione attribuitagli.

 

In sostanza, la Cassazione ha sconfessato la pronuncia del merito poiché non aveva indicato quali fossero le mansioni svolte dai lavoratori, assumendo che, in ogni caso, trovasse applicazione quanto disposto dalla normativa, in funzione della quale il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e di richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel richiamato decreto. Il Tribunale, inoltre, non aveva tenuto conto che la sorveglianza sanitaria, cui fa riferimento la predetta norma, fosse quella di cui all’art. 41, comma 2, lett. b), relativa alla visita medica periodica.

 

Peraltro, il giudice del merito non aveva considerato che la contestazione rivolta al datore di lavoro non riguardasse le visite mediche periodiche previste dal programma di sorveglianza sanitaria, bensì la mancata visita medica preventiva. Per tali ragioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la decisione al medesimo Tribunale, chiamato ad accertare compiutamente se i lavoratori indicati nel verbale di prescrizioni fossero stati sottoposti a visita medica preventiva in funzioni delle mansioni svolte.