equitalia (1)La recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (ord. n. ord. n. 20213/15) afferma che le cartelle esattoriali, se non precedute da un atto di accertamento dei crediti divenuto definitivo, possono abbreviare la prescrizione in tempi molto più brevi.

 

Non tutti i crediti vantati da Equitalia infatti, si prescrivono in 10 anni. In alcune ipotesi, infatti, il termine può essere ridotto a 5 anni, purchè originati da atti non definitivi. Pertanto, il termine ordinario di 10 anni si applica solamente alle cartelle che derivano da accertamenti divenuti irrevocabili, o perché non impugnati né pagati dal contribuente, o a seguito di sentenza passata in giudicato.

 

In una controversia per cartelle di pagamento TIA/TARSU, i giudici tributari della Calabria hanno accolto l’impugnazione del contribuente (avverso gli avvisi di mora) sul presupposto che fosse intervenuta la prescrizione quinquennale del potere esattivo dell’imposta, posto che i ruoli risultavano consegnati tardivamente all’esattore, per quanto poi fossero state regolarmente notificate le cartelle.

 

Il caso riguardava un uomo che aveva ricevuto diverse cartelle da Equitalia relative alla tassa sui rifiuti, per gli anni dal 1998 al 2004. Il contribuente aveva fatto ricorso dopo essersi accorto che il Comune aveva affidato il ruolo di riscuotere la tassa a Equitalia oltre il termine di legge. La difesa del contribuente si concentrava sull’articolo 2948 del codice civile che prevede un termine di prescrizione di cinque anni.

 

Invece, nel caso in cui oggetto della cartella esattoriale sia il mancato pagamento del bollo auto (tassa di circolazione), la cartella “scade” dopo tre anni. Infine, nel caso di imposte sui redditi come l’Irpef, l’Ires e anche l’Irap e l’IVA, la prescrizione è di dieci anni. La prescrizione ordinaria di dieci anni scatta inoltre tutte le volte in cui Equitalia vanti un credito non in forza di una cartella esattoriale, ma di una sentenza.