pignoramentoLe cartelle che non hanno dato luogo ad alcuna attività di riscossione o di transazione o dilazione devono essere discaricate (annullate): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia.

 

Online le modalità tecniche con cui l’agente della riscossione dispone operativamente il condono sulle cartelle esattoriali di importo fino a 2mila euro emesse entro la fine del 1999: sono contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia 15 giugno 2015 in Gazzetta Ufficiale n.142 del 22 giugno. Il provvedimento procede con l’attuazione della norma contenuta nella Legge di Stabilità 2013 (articolo 1, comma 528, legge 228/2012).

 

La legge prevede l’annullamento automatico di tutte le cartelle di pagamento di somme fino a 2mila euro (compresi capitale, interessi e sanzioni), iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999. Il condono riguarda qualsiasi tipologia di somme iscritte a ruolo (tasse, multe, contributi e via dicendo) ed il decreto ministeriale contiene le specifiche tecniche attraverso le quali l’ente della riscossione comunica agli enti creditori l’elenco delle cartelle annullate.

 

La trasmissione delle cartelle esattoriali da ritenersi automaticamente annullate avviene su supporto magnetico oppure in via telematica, sulla base del tracciato fornito con l’allegato 1 al decreto. L’agente della riscossione (ad esempio, Equitalia) deve anche trasmettere agli enti creditori l’elenco delle cartelle di importo superiore a 2mila euro, quindi non annullate, sempre su supporto magnetico o telematico, seguendo il tracciato contenuto nell’allegato 2 del decreto.

 

Quest’ultima comunicazione riguarda in particolare le somme non interessate da procedure esecutive avviate, contenzioso pendente, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, dilazioni. Le somme che invece sono interessate dalle pendenze appena descritte, restano in carico all’agente della riscossione. Nel caso in cui non siano ancora state integralmente riscosse, vengono trasmesse agli enti creditori in base al tracciato contenuto nell’allegato 3 del decreto.

 

Le spese per le procedure esecutive relative alle cartelle rottamate o comunque non più in carico all’agente della riscossione, sono rimborsate in dieci rate annuali con riferimento a spese relative a ruoli erariali, in venti rate per gli altri ruoli (non erariali). Gli agenti della riscossioni presentano istanza di rimborso entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti al 31 dicembre 2014, al Ministero dell’Economia per i ruolo erariali, e agli enti creditori per le altre somme. La prima rata dei rimborsi è erogata entro il 30 giugno 2016. Infine, il rimborso delle spese per le procedure esecutive relative alle cartelle che restano in carico all’Agente della riscossione va chiesto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione dell’attività.