PassaportoSi chiede se una sentenza di separazione/divorzio in cui viene espressamente indicato che i coniugi si danno reciproco assenso all’espatrio dei figli minori possa sostituirsi alla sottoscrizione da parte di uno dei due genitori della richiesta di carta d’identità valida per l’espatrio per i figli minori. Si chiede se tale sentenza può essere utilizzata in tal senso anche per l’ottenimento del passaporto del minore.

 


RISPOSTA:

 

Sebbene in molti casi la sentenza di separazione o di divorzio preveda espressamente che i coniugi si danno reciproco assenso all’espatrio dei figli minori, è da ritenere che occorra in ogni caso la formale espressione dell’assenso dei coniugi all’espatrio, in quanto occorre accertare che perdurino le condizioni esistenti all’atto della separazione o del divorzio. Di questo orientamento anche il Ministero dell’Interno che ha ritenuto necessaria l’acquisizione dell’assenso esplicito dell’altro genitore all’atto della richiesta di passaporto ( o carta di identità valida per l’espatrio) del minore, pur in presenza di una sentenza di separazione o di divorzio da cui risulti il reciproco assenso dei coniugi all’espatrio. A tal proposito il Viminale, ha sottolineato che tale adempimento (assenso formale) è necessario per verificare il perdurare delle condizioni esistenti all’atto della separazione o dei divorzio, nell’interesse primario dei figli minori, considerata anche la frequenza dei casi di genitori che si sottraggono agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti dei figli (Vedi risposta a quesito n. 400/A/2004/59/P//23.13.20 del 20 gennaio 2004).

 

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