Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.6.2016 è stato pubblicato il decreto 25 maggio 2016 del MEF che stabilisce il corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica.
L’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d’identità elettronica a titolo di rimborso delle spese di cui all’art. 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.
L’importo totale è riscosso dai comuni o dagli uffici diplomatico – consolari all’atto della presentazione della richiesta di emissione della carta d’identità elettronica. L’importo totale, comprensivo di tutti i diritti spettanti, può essere riscosso con modalità informatiche all’atto della richiesta di emissione della carta d’identità elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il Ministero dell’interno effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d’identità emesse e i relativi versamenti. I corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte d’identità elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono versati direttamente alla cassa dei comuni:
a) sono riversati dai comuni stessi il quindicesimo giorno e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746, causale: «Comune di ……………….. corrispettivo per il rilascio di n. ………….. carte d’identita’ elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell’interno;
b) i predetti importi sono riassegnati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinati all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto; con il medesimo decreto, sulla base del numero di carte d’identità, comunicato dal Ministero dell’interno, per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei comuni, si provvede alla riassegnazione delle somme spettanti al Ministero medesimo nella misura e per le finalita’ previste dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
I diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta d’identità elettronica e, pertanto, rimangono nell’ambito della tesoreria del comune stesso. I corrispettivi, comprensivi di IVA, unitamente ai diritti fissi e di segreteria, per il rilascio delle carte d’identita’ elettroniche, che sono stati riscossi dai comuni con modalita’ informatiche, sono resi disponibili, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla piattaforma per i pagamenti elettronici contestualmente:
a) all’entrata del bilancio dello Stato, per la parte relativa ai corrispettivi, comprensivi di IVA, con imputazione al capo X – capitolo 3746 per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) ai comuni che hanno rilasciato le carte d’identita’ elettroniche, per la parte relativa ai diritti fissi e di segreteria, sui conti correnti indicati dagli stessi all’atto dell’adesione alla piattaforma per i pagamenti elettronici.
I corrispettivi comprensivi di IVA e i diritti fissi, derivanti dal rilascio delle carte d’identita’ elettroniche, riscossi dagli Uffici diplomatici affluiscono sui Conti correnti valuta tesoro, per essere versati all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X – capitolo 3746 per il corrispettivo comprensivo di IVA e al Capo XII – capitolo 2121, articolo 03, per i diritti fissi, secondo procedure e nei termini da stabilirsi, congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con successive istruzioni operative, che forniranno anche indicazioni circa le modalita’ di espletamento di eventuali ulteriori adempimenti richiesti ai predetti Uffici.
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