Il carbone vegetale essendo sostanza organica naturale e non rilasciando pertanto sostanze di natura tossicologica è stato ritenuto sicuro dal Ministero della Salute che lo ha ammesso, dietro apposita notifica, in una gamma di integratori alimentari ma non per il pane.
La normativa europea sugli additivi, aromi ed enzimi, ovvero il Reg. UE 1333/2008 ed il Reg. UE 1129/2011, che ritiene il carbone vegetale come colorante E 153, ne disciplina l’utilizzo ammettendolo soltanto in alcuni prodotti alimentari, con le dovute limitazioni.
Riguardo ai prodotti da forno la normativa prevede che in tutti i vari tipi di pane sia per forma (panino, pagnotta, rosetta, michetta, filone etc.) che per varietà di ingredienti aggiunti (pane all’olio, pane al latte, pane al sesamo etc.) NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IL CARBONE VEGETALE.
Mentre per tutti gli altri prodotti appellati dalla normativa come “prodotti da forno fini”, categoria nella quale sono da ricomprendersi quelli considerati come sostitutivi della funzione del pane ovvero ad es. grissini, crackers, taralli, friselle etc. l’utilizzo del carbone vegetale è ammesso, a condizione però che vi sia una necessità tecnologica del loro impiego e con utilizzo proporzionato al raggiungimento della finalità di colorante naturale, il c. d. quantum satis ( quanto basta) previsto dalla norma.