capitale-umanoL’Agenzia delle Entrate illustra dettagliatamente i vari regimi agevolativi previsti a favore delle persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.


 

Nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento tributario una serie di disposizioni di favore dirette ad attrarre capitale umano, allo scopo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese. Si tratta, in particolare, di regimi agevolativi destinati alle persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

 

L’ultimo intervento normativo, in ordine di tempo, è rappresentato dalla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) che, da un lato, ha potenziato l’efficacia delle norme di favore previgenti e, dall’altro, ne ha introdotte di nuove. Allo stato attuale, quindi, risulta operativo un sistema ampio e variegato, in grado di coprire un ventaglio molto esteso di fattispecie.

 

In linea generale, è possibile suddividere i regimi di favore in due grandi macro-categorie:

 

 

  • quelli indirizzati alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un lavoro (con la previsione di una tassazione agevolata dei redditi ivi prodotti)
  • quello rivolto alle persone fisiche che trasferiscono la residenza nel nostro paese a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa (con la previsione di una tassazione agevolata sui redditi prodotti all’estero).

 

 

Rientrano nel primo gruppo:

 

 

  • gli incentivi previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero (articolo 44, Dl 78/2010)
  • il regime fiscale rivolto ai “contro-esodati” (legge 238/2010)
  • il regime speciale per lavoratori “impatriati” (articolo 16, Dlgs 147/2015).

 

 

Rientra, invece, nel secondo gruppo:

 

 

  • il regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti (articolo 24-bis, Dpr 917/1986, introdotto dall’articolo 1, comma 152, legge 232/2016).

 

 

Con la circolare 17/E del 23 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate offre una panoramica completa di tali regimi, ricostruendone dettagliatamente la disciplina sotto il profilo dei requisiti soggettivi e oggettivi, della misura delle agevolazioni previste, nonché delle relative modalità di fruizione. Di seguito, si offre una sintesi dei contenuti del documento di prassi.

 

Presupposto comune: il trasferimento della residenza in Italia

 

I vari regimi agevolativi hanno un presupposto comune, costituito dalla necessità che i soggetti interessati trasferiscano in Italia la propria residenza ovverosia instaurino “un collegamento sostanziale con il territorio dello Stato, che implichi un’interazione effettiva con la realtà italiana”. Inoltre, le disposizioni in esame richiedono che, prima del trasferimento nel nostro paese, la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda del regime agevolativo.

 

La nozione di residenza che viene in rilievo è quella prevista ai fini delle imposte sui redditi dall’articolo 2, Tuir, a mente del quale si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile (le due condizioni sono tra loro alternative e, quindi, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia).

 

Inoltre, per la corretta applicazione dei regimi agevolativi in esame, viene in rilievo anche la presunzione legale relativa di residenza dettata dal comma 2-bis del citato articolo 2, secondo la quale si considerano residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Pertanto, in linea di principio, la persona fisica che si trasferisce in Italia provenendo da uno di tali paesi o che vi è stata residente anche per un solo periodo d’imposta può usufruire di uno dei regimi agevolativi in commento, purché non sia stata effettivamente residente in Italia nel periodo stabilito dalla norma.

 

Infine, la circolare sottolinea che gli incentivi si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui il soggetto diviene fiscalmente residente in Italia, avendo riguardo al periodo di vigenza dei singoli regimi e alla durata degli stessi. Dato che, con riguardo alle persone fisiche, il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, un soggetto che si sia trasferito in Italia dopo il 2 luglio (dopo il 1° luglio nel caso di anno bisestile) non può essere considerato fiscalmente residente per quell’anno.

 

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti

 

L’agevolazione è riservata ai docenti e ai ricercatori che decidono di svolgere in Italia la propria attività (di docenza e ricerca).

 

Questi i requisiti previsti:

 

 

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • essere stati non occasionalmente residenti all’estero
  • aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università
  • svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia (anche presso pubbliche amministrazioni)
  • trasferire la residenza fiscale in Italia.

 

 

Quanto a misura e a durata dell’agevolazione, è previsto che:

 

 

  • il reddito imponibile è pari al 10% del reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito
  • l’agevolazione è applicabile per un massimo di quattro anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

 

 

Regime fiscale rivolto ai “contro-esodati

 

Il regime, applicabile fino al 2017, è riservato ai cittadini Ue laureati che hanno svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa all’estero o agli studenti che hanno conseguito all’estero un titolo accademico o specializzazione post laurea. I requisiti necessari, quindi, sono i seguenti:

 

 

  • aver risieduto per ventiquattro mesi in Italia prima dell’espatrio
  • essere laureati e aver svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa all’estero per ventiquattro mesi o, in alternativa, un’attività di studio conseguendo un titolo accademico (laurea o specializzazione post lauream)
  • svolgere in Italia attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa (anche presso pubbliche amministrazioni)
  • trasferire la residenza anagrafica in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività
  • impegnarsi a non trasferire nuovamente il proprio domicilio o la propria residenza fuori dall’Italia prima del decorso di cinque anni, pena la decadenza dal regime con conseguente recupero dei benefici già fruiti e applicazione di sanzioni e interessi.

 

 

Il reddito imponibile è pari al 20% (per le donne) o al 30% (per gli uomini) del reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa prodotto in Italia.

 

Regime speciale per lavoratori “impatriati

 

Nel novero dei lavoratori “impatriati” sono incluse diverse categorie di beneficiari caratterizzati da specifici requisiti soggettivi e accomunati dalla circostanza di trasferirsi in Italia per svolgervi un’attività lavorativa. La norma di riferimento è l’articolo 16, Dlgs 147/2015, i cui commi 1, 1-bis, 2 e 4 prevedono e disciplinano le varie ipotesi di agevolazione.

 

Manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione (comma 1)

 

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti, anche non laureati (cittadini e non della Ue) che, a decorrere dal 2016, trasferiscono la residenza in Italia e che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

 

 

  • non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento
  • svolgere l’attività lavorativa presso un’impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (non è ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni)
  • prestare l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano (il requisito risulta soddisfatto se l’attività lavorativa è prestata in Italia per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco dell’anno)
  • rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di elevata qualificazione o specializzazione
  • impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni.

 

 

Il reddito imponibile è pari al 70% per il periodo d’imposta 2016 e al 50% a partire dal periodo d’imposta 2017. Il regime agevolato è applicabile per un massimo di cinque anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

 

Lavoratori autonomi impatriati (comma 1-bis)

 

A partire dal 2017, il regime illustrato sopra è stato esteso anche ai lavoratori autonomi. Tuttavia, il lavoratore autonomo che trasferisce la propria residenza in Italia deve possedere solo alcuni dei requisiti illustrati. In particolare, non deve essere stato residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento, deve impegnarsi a permanere in Italia per almeno due anni, nonché svolgervi l’attività lavorativa in modo prevalente.

 

Impatriati in possesso di laurea (comma 2)

 

L’agevolazione è rivolta, per il 2016, solo ai cittadini Ue e, a partire dal 2017, anche ai cittadini di Stati extra Ue con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali. Più in particolare, destinatari del regime in esame sono i cittadini sopra indicati che:

 

 

  • siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più
    ovvero
  • abbiano svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

 

Tali soggetti, dopo aver trasferito la residenza fiscale in Italia, devono impegnarsi a restarvi per almeno due anni e svolgervi attività di lavoro autonomo o dipendente (è ammesso il lavoro presso pubbliche amministrazioni). Il reddito imponibile è pari al 70% per il periodo d’imposta 2016 e al 50% a partire dal periodo d’imposta 2017. Per il 2016 è agevolabile solo il reddito di lavoro dipendente, mentre a partire dal 2017 è agevolabile anche il reddito di lavoro autonomo. Il regime agevolato è applicabile per un massimo di cinque anni decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

 

Opzione per il regime fiscale dei lavoratori impatriati (comma 4)

 

L’agevolazione è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso al regime fiscale previsto a favore dei “contro-esodati” (legge 238/2010) che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015. Si tratta, quindi, di cittadini Ue laureati che hanno lavorato all’estero o studenti che hanno conseguito all’estero un titolo accademico o una specializzazione post-laurea. Costoro, in alternativa, alla fruizione, per il 2016 e il 2017, dei benefici indicati dalla legge 238/2010 (reddito imponibile pari al 20%, per le donne, o al 30%, per gli uomini, del reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa prodotto in Italia) possono optare per il regime previsto per gli “impatriati” (articolo 16, Dlgs 147/2015), consistente nella riduzione della base imponibile Irpef nella misura del 30%, per l’anno di imposta 2016, e del 50%, per il 2017 e i tre periodi successivi (fino al 2020). Si ricorda che le modalità di esercizio dell’opzione sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017.

 

Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti (articolo 24-bis, Tuir)

 

Il regime, fortemente innovativo per l’ordinamento italiano, è mutuato da quanto già previsto in altri paesi europei ed è rivolto alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e che abbiano avuto la residenza all’estero per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti quello di inizio di validità dell’opzione. Costoro possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef sui redditi realizzati all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valevole l’opzione e applicabile ai redditi prodotti in tutti i paesi o solo in alcuni, a seconda della scelta operata dal beneficiario.

 

L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la loro residenza fiscale in Italia (o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo) e ha una durata massima di quindici anni. È prevista la possibilità di estendere l’opzione a uno o più familiari. È prevista la possibilità per il contribuente di presentare istanza di interpello probatorio per ottenere una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’accesso al regime.

 

Incumulabilità

 

Nell’ultima parte, la circolare ricorda che la fruizione del regime per i lavoratori impatriati è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti per i docenti e ricercatori nel caso di svolgimento anche di un’attività di docenza. Il documento di prassi, peraltro, chiarisce che “la sussistenza dei requisiti in capo allo stesso soggetto per accedere a entrambe le agevolazioni permette allo stesso di aderire a quella che ritiene di maggiore favore per sé e di permanervi per i periodi d’imposta previsti rispettivamente per ciascuno dei suddetti regimi agevolativi”.

 

Si ricorda, inoltre, che la fruizione dei benefici per docenti e ricercatori è incompatibile con la contemporanea fruizione del regime fiscale rivolto ai “contro-esodati”. Infine, la circolare rammenta che l’esercizio dell’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva previsto per i nuovi residenti è incompatibile con le agevolazioni per il rientro in Italia dei ricercatori e docenti residenti all’estero e con le agevolazioni previste per i lavoratori “impatriati”. Allo stesso tempo, però, si precisa che il divieto di cumulo non esclude l’ipotesi di un utilizzo alternativo dei regimi agevolativi in periodi d’imposta differenti, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme.

 

Ciò in base al principio generale secondo cui un soggetto che sceglie un regime fiscale di vantaggio può fare affidamento, avendone i requisiti, su altro regime agevolativo che viene introdotto nel nostro ordinamento in un momento successivo alla scelta effettuata. Ne consegue che i regimi esaminati sono esclusivi e tra loro non cumulabili in capo allo stesso soggetto in ordine al medesimo periodo d’imposta.