Il Caos Ryanair apre nuovi scenari a tutela del consumatore. Dopo le note vicende delle cancellazioni di massa di queste ore, per cui le protezioni dei consumatori prevedono indennizzi automatici e ri-protezione su altri voli, ci è stata appena notificata una sentenza che appare ancor più favorevole per i passeggeri del traffico aereo.
Passeggeri vittime delle cancellazioni dei voli, spesso costretti a perdere impegni lavorativi o a rinunziare alle proprie vacanze per l’inosservanza, da parte dei vettori, delle misure previste, a loro tutela, dalla normativa europea.
Con la sentenza N°2358/17, il Giudice di Pace di Brindisi ha, infatti, condannato Ryanair a risarcire, oltre all’indennizzo di 250 euro, altri 225 euro per ogni passeggero vittima della cancellazione e del ritardo del volo in riprotezione Roma/Brindisi del 7 gennaio scorso: vittima due ragazzi salentini, costretti al rientro a casa in treno dopo circa 60 ore di attesa, senza che gli fossero garantiti i servizi di assistenza previsti e, dunque, costretti a spese ulteriori.
E’ l’ennesima sentenza che condanna il vettore irlandese a risarcire i danni e a rimborsare le spese sostenute dai passeggeri ma stavolta gli effetti potrebbero essere disastrosi. Il caos Ryanair non appresta a fermarsi: in questi giorni stiamo assistendo a cancellazioni “di massa” dei voli da parte della compagnia aerea e stiamo ricevendo numerose segnalazioni di chi lamenta il mancato rispetto delle regole dettate dall’UE sui diritti dei passeggeri. Per la compagnia irlandese potrebbe significare un numero elevatissimo di indennizzi di risarcimento da dover versare e conseguenze catastrofiche per la propria economia. Si stima un monte richieste di rimborso che potrebbero toccare quota 35 milioni di euro.
Codici, attraverso suo esperto di settore avv.to Stefano Gallotta, ha attivato uno sportello whatsapp: 338.4804415, per fornire consulenza e assistenza ai viaggiatori.
Quando il consumatore può richiedere un risarcimento?
Salvo alcune eccezioni, ad esempio cause eccezionali, scioperi o allarmi per la sicurezza, il passeggero ha diritto ad un risarcimento che può essere anche pari a 600,00 euro.
Si considera in “ritardo” il volo che, rispetto all’orario di partenza previsto, è ritardato:
• Di 2 o più ore per tutti i voli che coprano distanze inferiori o pari ai 1500 chilometri;
• Di 3 o più ore per tutti i voli intracomunitari che coprano distanze superiori ai 1500 chilometri, e per tutti gli altri voli che coprano distanze comprese fra i 1500 e i3500 chilometri;
• Di 4 o più ore per tutti i voli che non rientrano nelle ipotesi precedenti.
Gli indennizzi previsti sono:
• 250 € per voli entro i 1500 chilometri;
• 400 € per voli tra 1500 km e i 3500 km e per voli intracomunitari oltre i 1500 km;
• 600 € per voli che non rientrino nei casi precedenti.
In caso di ritardo di due o più ore per tutte le tratte aeree, è previsto che i passeggeri siano assistiti dal vettore aereo operativo. Questi, infatti, hanno diritto a titolo gratuito a pasti e bevande in base ai tempi di attesa a cui saranno costretti e ad effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Per informazioni e chiarimenti, l’Associazione Codici resta a disposizione di tutti i consumatori al link http://www.codici.org/viaggi.html.