canone tv, equitalia, beni confiscatiSul tavolo delle audizioni il canone Tv in bolletta, la qualità dei flussi informativi con Equitalia e la creazione di un data base, in collaborazione con Unioncamere, per censire i beni sequestrati e confiscati alle organizzazione criminali. Sono i temi toccati dal direttore dell’Agenzia, questa mattina, in Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria.

 

Canone Tv in bolletta

 

La Orlandi, prima di affrontare lo stato dell’arte e le problematiche legate alla novità normativa, ha ripercorso le tappe che hanno portato all’inserimento dell’abbonamento alla televisione nella bolletta elettrica, a partire dalla natura del tributo. La legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova presunzione, in base alla quale, quando una residenza “anagrafica” è dotata di luce, è quasi certo che ci sia anche un televisore. Ma l’assioma, se non corrisponde alla realtà, può essere confutato: a tal proposito, il direttore ha ricordato che la stessa norma ha previsto la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva e l’Agenzia delle Entrate, con più interventi, nell’ordine, ha:

 

 

  • approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, le modalità e i termini di presentazione (provvedimento 24 marzo 2016)
  • prorogato, per venire incontro ai contribuenti ma garantendo comunque alle società elettriche la corretta fatturazione nei tempi previsti, la scadenza per la presentazione del modello (provvedimento 21 aprile)
  • approvato un modello specifico per chi è esente dal pagamento del canone per effetto di convenzioni internazionali (provvedimento 4 maggio).

 

 

Poi, la palla è passata al Mise che, con il decreto del 13 maggio, ha dato il via all’inserimento delle rate di canone nelle fatture elettriche emesse dopo il 1° luglio e regolato l’intero processo di gestione del tributo, individuando ufficialmente i soggetti coinvolti e prevedendo, per questi (Agenzia delle Entrate, Rai, Acquirente unico Spa – società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei servizi energetici spa – e l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico), la realizzazione di un sistema di interscambio delle informazioni necessarie per individuare i contribuenti sulle cui utenze elettriche deve essere effettuato l’addebito del canone.

 

E qui, il punto critico; in particolare, per i contratti stipulati prima dell’1 gennaio 2016 e ancora attivi (per quelli sottoscritti successivamente, infatti, la legge 208/2015 ha previsto che le imprese elettriche acquisiscano la dichiarazione del cliente in merito alla residenza anagrafica). Ebbene, ha spiegato la Orlandi, quando l’informazione non è disponibile, per i contratti della tipologia D3 (tariffa relativa all’alimentazione di applicazioni con impegni di potenza superiori a 3 kw o situate in un immobile diverso da quello ove è stabilita la residenza anagrafica del cliente), entra in gioco e diventa protagonista il sistema di interscambio dati tra Agenzia delle Entrate e Acquirente unico Spa. Quest’ultimo trasmette all’Amministrazione i dati relativi ai contratti con le società elettriche, mentre l’Agenzia, tramite il sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, individua i contribuenti per i quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza dell’intestatario e ne comunica gli estremi ad Acquirente unico Spa, che poi provvede a trasmettere l’elenco alle imprese elettriche.

 

Una volta individuati i potenziali destinatari del canone in fattura, va verificata la presenza di eventuali situazioni che bloccano l’addebito come, ad esempio, la presentazione della dichiarazione di non detenzione di apparecchi tv o di non dover pagare il canone perché addebitato ad altro componente dello stesso nucleo familiare o, ancora, il pagamento già effettuato. Quindi, in alcune ipotesi, l’Agenzia si avvarrà dell’apporto informativo dei Comuni sulle famiglie anagrafiche, in altre sarà l’Amministrazione a venire in aiuto dei suoi interlocutori, ad esempio trasmettendo alle imprese elettriche, sempre attraverso Acquirente unico Spa, i dati dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi tv e quelli delle persone appartenenti alla stessa famiglia anagrafica nei cui confronti non si deve procedere all’addebito.

 

I nodi, comunque, specifica la Orlandi, si stanno sciogliendo: solo nel mese di maggio Acquirente unico Spa e Agenzia delle Entrate hanno verificato circa 7 milioni di contratti con tariffa contrattuale D3 e, dopo tale attività, la coincidenza del luogo di fornitura con quello di residenza è stata riscontrata per quasi 2,5 milioni di utenze. In questi giorni, invece, i due Organismi stanno verificando i dati dei cittadini che non devono pagare il canone in bolletta: le dichiarazioni sostitutive arrivate sono state circa 817mila. Tutto ciò anche grazie alla massiccia campagna informativa, sia in proprio, con la pubblicazione sul sito delle Entrate di schede esplicative, risposte a domande frequenti, esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, sia in collaborazione con la Rai. Per quanto riguarda infine il controllo dei pagamenti eseguiti, il direttore informa che è attualmente in corso un confronto tra l’Agenzia e le imprese elettriche per definire le modalità più semplici per l’invio dei dati di rendicontazione delle operazioni di addebito e accredito effettuate.

 

Miglioramento della comunicazione tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia

 

Altro argomento di notevole importanza affrontato dal direttore dell’Agenzia riguarda la razionalizzazione, semplificazione e miglioramento della qualità dei flussi informativi tra l’Amministrazione finanziaria ed Equitalia, uno degli elementi più importanti per migliorare il rapporto con i contribuenti. La Orlandi, nel ricordare le tappe del percorso di integrazione tra le Entrate e l’Agente per la riscossione, ha messo in evidenza come sia necessario, anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e italiana, semplificare e rendere più efficiente il sistema di colloquio, anche allo scopo di rendere disponibile e fruibile nel tempo il patrimonio informativo.

 

Quando nel 2006 fu soppresso il sistema di riscossione affidato in concessione pubblica a soggetti privati di natura bancaria e le funzioni riguardanti la riscossione nazionale vennero attribuite all’Agenzia delle Entrate, attraverso le società del gruppo Equitalia, fu avviato un percorso di revisione e integrazione delle banche dati uniformando le informazioni di tutti gli ex concessionari della riscossione, consentendo all’Agenzia di interfacciarsi con un solo interlocutore. Anche gli ultimi interventi normativi (Dlgs 159/2015) si inseriscono nell’ambito di quanto previsto già dal 2008, quando fu trasferita agli Agenti per la riscossione la possibilità di concedere piani di rateazione ai contribuenti: grazie all’integrazione delle basi dati e all’incremento dei canali di colloquio tra i due enti, si è potuto arrivare agli attuali volumi di rateazione che permettono, tenendo conto delle ragioni dei contribuenti, di ottenere circa il 50% del totale degli incassi da ruolo. In questo contesto, ha ricordato il direttore delle Entrate, continua l’impegno per migliorare la qualità degli scambi informativi, allo scopo di efficientare l’attività di riscossione e continuare a semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

 

Il direttore ha poi ricordato il percorso intrapreso per lo scambio delle informazioni riguardanti il contenzioso, che ha consentito di assicurare comportamenti unitari e condivisione preventiva delle strategie difensive nei casi più importanti. In tale contesto, va inserita l’istituto della “sospensione legale della riscossione”, grazie al quale il contribuente può chiedere, tramite l’agente della riscossione, l’annullamento in autotutela da parte dell’ente impositore o la conferma di una sospensione amministrativa o giudiziale, nel caso in cui ritenga che la pretesa non sia dovuta per una serie di motivi antecedenti all’iscrizione a ruolo. In tal modo, l’agente della riscossione assume il ruolo di sportello di primo accesso, dando l’opportunità al cittadino di avere un unico interlocutore anche in caso di più enti creditori. Agenzia delle Entrate ed Equitalia hanno avviato, in tal senso, un progetto per migliorare ulteriormente tale processo per arrivare alla sua gestione automatizzata e integrata.

 

Un database per individuare e censire i beni sequestrati e confiscati alla criminalità

 

L’ultimo punto affrontato nel corso dell’audizione è il rapporto sinergico che da diverso tempo è in atto tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc). Le Entrate hanno messo a disposizione dell’Anbsc il proprio patrimonio informativo attraverso specifici accordi di collaborazione: il primo, stipulato a gennaio 2012, consente la consultazione delle informazioni ipotecarie e catastali attraverso la piattaforma Sister; con il secondo (dicembre 2012), la direzione centrale Osservatorio mercato immobiliare e Servizi estimativi offre la propria competenza per le attività di valutazione dei beni immobili sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata; infine, la convenzione del 2014 di Cooperazione informatica per la consultazione dei dati anagrafici e reddituali, attraverso la piattaforma Siatel v. 2.0-PuntoFisco, permette all’Anbsc la verifica del codice fiscale e la consultazione dei dati reddituali, in forma sintetica, provenienti dai diversi modelli dichiarativi.

 

In linea con la sua mission, l’Agenzia intende valorizzare al massimo il patrimonio informativo a sua disposizione al servizio dei cittadini e delle istituzioni. In questo ambito, si propone la realizzazione di un database, in concorso con Unioncamere, per individuare e censire i beni confiscati o sequestrati alla criminalità. A tale scopo, l’Agenzia potrebbe mettere a disposizione dell’Anbsc:

 

 

  • tutte le attività del soggetto, con relativi codici Ateco, domicilio fiscale, sede legale, dati del depositario delle scritture contabili e rappresentante legale
  • dati storici del soggetto, in particolare codici fiscali e domicili fiscali precedentemente attribuiti
  • storico delle attività del soggetto, comprensivo di tutte le partite Iva attive e cessate
  • ruoli svolti da soggetti terzi nelle attività aziendali
  • dati reddituali del soggetto, in forma analitica, dichiarati e liquidati ovvero dichiarati dai sostituti d’imposta
  • atti del registro, in particolare contratti di locazione e compravendite
  • dati relativi agli immobili.

 

 

Infine, è in corso di definizione un protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate e l’Anbsc per l’aggiornamento degli atti catastali dei beni immobili sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali.