La trasmissione avviene tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia, che garantiscono la sicurezza delle comunicazioni grazie a sistemi di cifratura e di controllo degli accessi. Due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, datati entrambi 4 luglio 2016, per un ulteriore step – come previsto dal decreto Mise del 13 maggio scorso – nell’attuazione delle norme dettate dalla Stabilità 2016, che ha fissato a 100 euro l’importo del canone Tv e ha introdotto una nuova modalità di riscossione mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica. Con un primo provvedimento sono stabiliti il calendario e le modalità di invio, da parte di Acquirente unico Spa, dei dati di dettaglio relativi al canone addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche. Un secondo provvedimento detta le istruzioni per le comunicazioni da parte delle imprese elettriche dei dettagli relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
Acquirente unico Spa: flussi informativi come e quando
Le comunicazioni da parte di Acquirente unico Spa sono effettuate mensilmente utilizzando il Servizio interscambio dati (Sid), atto a garantire la sicurezza delle comunicazioni grazie ai sistemi di cifratura e di controllo degli accessi e delle operazioni. La sicurezza degli archivi del sistema informativo di gestione del canone Tv è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni.
Gli invii possono essere ordinari o di annullamento. L’invio ordinario è quello con il quale vengono comunicati i dati richiesti; è possibile trasmettere più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima si aggiungono a quelli precedentemente comunicati. Con la comunicazione di annullamento, invece, si richiede la revoca di una comunicazione ordinaria errata precedentemente trasmessa e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
Stabilito il calendario degli invii: entro il 15 di ogni mese dovranno essere trasmesse all’Agenzia le informazioni sugli addebiti e gli accrediti riferiti al mese precedente. Per il 2016, la trasmissione dei dati relativi al primo mese di addebito andrà, invece, effettuata entro il secondo mese successivo a quello di emissione della fattura. In caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro i termini stabiliti, Acquirente unico effettua un nuovo invio entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Qualora l’Agenzia segnali un errore oltre i termini previsti, Acquirente unico ha a disposizione cinque giorni dalla segnalazione per fare un nuovo invio ordinario. L’annullamento dei dati trasmessi entro i termini stabiliti è effettuabile entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Gli adempimenti delle imprese elettriche
Gli invii delle comunicazioni da parte delle imprese elettriche vengono effettuati mensilmente utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline e i software di controllo e predisposizione dei file messi a disposizione dall’Agenzia. Per la trasmissione, possono anche rivolgersi a intermediari autorizzati, designandoli “responsabili o incaricati del trattamento dei dati”. Gli archivi con le comunicazioni da trasmettere non dovranno superare i 5 MegaByte di dimensione, firmati, compressi e cifrati mediante il software rilasciato dalle Entrate.
I dati relativi al canone riversato sono desunti dagli F24 utilizzati dalle imprese elettriche con l’indicazione degli appositi codici tributo. Anche in questo caso sono previste due tipologie di invio, ordinario e di annullamento.
Le imprese elettriche devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 20 di ogni mese, i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente; per il 2016, l’invio riguardante il primo mese di addebito va effettuata entro il secondo mese successivo. Entro il 31 marzo di ciascun anno le società inviano le eventuali rettifiche dei dati inviati mensilmente, per renderli definitivi.
La trasmissione si considera avvenuta quando è completata la ricezione del file e il sistema rilascia una ricevuta in cui sono indicati: data e ora di ricezione; identificativo del file attribuito dall’utente; numero di protocollo; numero delle comunicazioni contenute nel file.