I contribuenti che hanno seconde o terze case dovranno assicurarsi che l’intestatario della bolletta elettrica, in ciascuno degli appartamenti posseduti, coincida con quello dell’abitazione principale. Perchè, in caso contrario, l’intestatario dovrà comunicare il codice fiscale del componente della famiglia anagrafica tenuto al pagamento all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 30 Aprile 2016 (o entro il 10 Maggio se la dichiarazione sarà fatta in via telematica), pena l’addebito di due volte del canone Rai. E’ quanto emerge dal recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha reso note le modalità per comunicare l’esenzione dal pagamento del canone.
Da quest’anno, come noto, il pagamento non avverrà più tramite bollettino, ma mediante addebito nella fattura dell’ utenza di energia elettrica nella casa di residenza anagrafica. L’utenza elettrica, infatti, fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente. Ma il canone sarà dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Quindi, in sostanza, oltre alla casa di residenza, anche le abitazioni in cui risiedono o dimorano uno o più membri della famiglia anagrafica saranno esentate dal pagamento dell’imposta.
Con riferimento alle seconde case dunque possono verificarsi due situazioni distinte. Se l’intestatario della fornitura di energia elettrica nella seconda casa coincide con quello dell’abitazione principale non ci sono particolari problemi in quanto il prelievo sarà effettuato sempre una sola volta sulla bolletta dell’abitazione principale. Senza alcun adempimento richiesto al titolare. Se il contratto di energia elettrica sulla seconda casa è invece intestato ad un membro della famiglia anagrafica (si pensi in particolare all’altro coniuge o al figlio) costui dovrà comunicare entro il 30 Aprile (o il 10 maggio se si avvale delle modalità elettroniche) il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento e che pagherà il canone con riferimento all’abitazione di sua residenza. L’adempimento è importante, e dovrà essere rinnovato ogni anno: in caso contrario si pagherà il canone due volte per ciascuno degli immobili.
A parte questi chiarimenti restano diversi punti oscuri sulla nuova disciplina. Innanzitutto il provvedimento non chiarisce se tale regola si può applicare anche nel caso in cui il membro della famiglia anagrafica avesse preso residenza nel Comune in cui è situato l’immobile. Da una lettura del Provvedimento pare, comunque, potersi dare una risposta positiva: per avere diritto all’esenzione è sufficiente, infatti, che le persone siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, a condizione che coabitino e che abbiano dimora abituale nello stesso comune. Dunque diventa irrilevante la circostanza di avere una residenza altrove se nella sostanza si vive insieme. Ove, invece, mancassero i requisiti di coabitazione e dimora abituale il canone dovrà essere pagato due volte in quanto il soggetto non risulterebbe più incluso nella famiglia anagrafica. Ad esempio il figlio che si trasferisce con la famiglia nella casa al mare sarà tenuto al versamento dell’imposta. Occhio dunque agli errori perchè in caso di si compili la dichiarazione di esenzione senza averne diritto si potrebbe incorrere in sanzioni anche di natura penale.
Inoltre, resta da chiarire come si devono comportare i soggetti residenti nell’immobile ma non appartenenti alla famiglia anagrafica dell’intestatario del contratto di energia elettrica (come ad esempio studenti fuori sede, colf e badanti). Per quanto riguarda invece gli inquilini (affittuari o comodatari) resta inteso che il pagamento dell’imposta sarà interamente a loro carico (nulla sarà dovuto dal proprietario dell’immobile) ma il prelievo, almeno per ora, potrà essere in concreto effettuato solo ove costoro risultino intestatari della relativa bolletta elettrica. Insomma nonostante i chiarimenti restano diversi difficoltà applicative della nuova normativa.
Quanto riportato nell’articolo, a proposito delle utenze nelle seconde case, non è corretto e quindi contribuisce a creare ulteriore confusione, come se già non bastasse. La comunicazione prevista al quadro B del modulo di autocertificazione deve essere resa solo nel caso in cui più componenti della stessa famiglia siano titolari di utenze di tipo RESIDENZIALE, presso la stessa abitazione o in altre abitazioni (ad esempio il caso di doppio contatore presso la casa di residenza, con utenze intestate a membri diversi della stessa famiglia) Nel caso delle seconde case le utenze sono, normalmente, di “uso domestico non residente”. In questo… Read more »