Da oggi, 15 settembre la richiesta di rimborso per il canone Rai non dovuto si può presentare online. Si può utilizzare direttamente il sito dell’Agenzia delle entrate per inviare il modello. A patto di avere il pin, da richiedere eventualmente alla stessa agenzia. L’accredito in bolletta è previsto in tempi rapidi.
L’istanza può essere presentata online dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile dal 15 settembre sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopo essersi registrati con il proprio pin (chi non ce l’ha potrà richiederlo all’Agenzia stessa). Inoltre, l’istanza di rimborso può essere presentata per posta (con raccomandata) al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Sul modulo bisognerà barrare la casella corrispondente al motivo per cui si richiede il rimborso.
La domanda può essere presentata da tutti coloro che hanno inviato la dichiarazione di non possesso del televisore entro il 16 maggio e nonostante questo si sono visti addebitare i 70 euro. Diritto al rimborso anche in caso di “doppio canone”, ossia di canone addebitato su due utenze della stessa famiglia anagrafica, ad esempio su prima e seconda casa, anche se le utenze sono intestate a familiari diversi. L’invio del modello in questo caso consente anche di comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone sulla sua bolletta, e che sarà l’unico a doverlo continuare a pagare.
I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.