Ecco il testo della legge sulla legalizzazione della cannabis, approdato nell’Aula della Camera dei deputati per la discussione generale (per l’esame del testo, con probabile ritorno in commissione, bisognerà invece attendere settembre). La proposta, a prima firma Roberto Giachetti (Pd), è stata sottoscritta da 222 deputati di quasi tutti i gruppi, tranne Ap, Lega e Fdi che hanno depositato i 1.700 emendamenti ostruzionistici (1.300 solo dei centristi) che hanno bloccato i lavori delle commissioni Giustizia e Affari sociali. L’iniziativa è nata grazie al coordinamento dell’Intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis, promosso da Benedetto della Vedova. Il progetto di legge consente la coltivazione di cannabis per uso personale fino a 5 piante di sesso femminile, mentre per la detenzione il tetto massimo è di 5 grammi all’esterno che diventano 15 grammi in casa. Restano proibiti e puniti lo spaccio e il consumo. Il commercio è consentito in regime di monopolio statale per la coltivazione delle piante, preparazione e vendita al dettaglio. Previste anche norme specifiche per l’utilizzo a scopi terapeutici.
Di seguito, nel dettaglio, le norme sulla legalizzazione delle cannabis approdate in aula alla Camera
COLTIVAZIONE – Si prevede la coltivazione in forma personale e associata di cannabis tra le fattispecie lecite, come condotta non sottoposta ad alcun regime autorizzatorio. In sostanza: si legalizza la coltivazione della cannabis a scopi cosiddetti ricreativi (e la conseguente detenzione del prodotto da essa ottenuto) a determinate condizioni ed entro precisi limiti, concernenti sia i requisiti soggettivi (persone maggiorenni), sia i quantitativi ammissibili (cinque piante di sesso femminile). La coltivazione in forma associata, attraverso enti senza fini di lucro, è pensata sul modello dei cannabis social club spagnoli cui possono associarsi solo persone maggiorenni e residenti in Italia, in numero non superiore a cinquanta. È possibile associarsi a uno solo di questi enti, pena la cancellazione d’ufficio da tutti quelli cui il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. Non possono far parte degli organi direttivi coloro che siano stati condannati, in maniera definitiva, per alcuni reati di maggiore pericolosità sociale (associazione di tipo mafioso, commercio illecito di precursori di droghe e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze facenti o psicotrope). Chiunque intenda coltivare cannabis invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all’ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l’indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione.
DETENZIONE E CONSUMO – E’ consentita, ma solo ai maggiorenni, la detenzione di 5 grammi di cannabis (15 grammi potranno tuttavia essere detenuti in privato domicilio). È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra minori.
OK ALL’USO TERAPEUTICO – È consentita per fini terapeutici la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste per l’uso personale, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell’assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l’ha rilasciata.
COLTIVAZIONE DELLA CANNABIS PER LA PRODUZIONE FARMACEUTICA– Un decreto del Presidente della Repubblica disciplinerà le modalità di individuazione delle aree per la coltivazione di cannabis destinata a preparazioni medicinali e delle aziende farmaceutiche autorizzate a produrle, in modo da soddisfare il fabbisogno nazionale; si autorizzano espressamente enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante comprese nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 del testo unico per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica e semplifica le modalità di consegna, prescrizione e dispensazione dei farmaci contenenti cannabis.
VENDITA E MONOPOLIO DELLO STATO– L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all’interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati e autorizzare, dando apposita licenza, la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività. Sono apportate le modifiche alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, con l’introduzione di un autonomo titolo relativo al monopolio della cannabis. Il monopolio di Stato diventa cosi’ “dei tabacchi e della cannabis e dei prodotti da essa derivati”. Il quadro della disciplina che emerge è particolarmente restrittivo sia sotto il profilo fiscale, dove è sostanzialmente equiparato a quello dei tabacchi, sia sotto il profilo economico-commerciale(tracciabilità del processo produttivo, divieto di importazione e di esportazione di piante di cannabis e prodotti derivati, autorizzazione per la vendita al dettaglio solo in esercizi dedicati esclusivamente a tale attività, vigilanza del Ministero della salute sulle tipologie e delle caratteristiche dei prodotti ammessi in commercio e sulle modalità di confezionamento). La violazione del monopolio comporta l’applicazione di sanzioni.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ – È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità.
DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – Si stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione dei limiti e delle modalità previsti per la coltivazione e per la detenzione di cannabis, in forma personale o associata, siano interamente destinati a interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e a tossicodipendenti; i proventi derivanti per lo Stato dalla legalizzazione del mercato della cannabis saranno destinati per il 5% del totale annuo al finanziamento dei progetti del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.