Evoluzione di 68 studi, approvazione di tre specifici indicatori territoriali per dare peso al luogo in cui è svolta l’attività, aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione di nuovi comuni, elaborazione di uno studio su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”, correttivi anticrisi, modifiche alla modulistica.
Tutte le novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2014 sono descritte nella circolare n. 28/E del 17 luglio 2015.
Gli studi evoluti
Per quanto riguarda gli studi “revisionati” l’evoluzione ha interessato: 28 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio, 18 del settore delle manifatture, 16 del settore dei servizi e 6 relativi ad attività professionali.
Gli stessi non si applicano, in fase di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare superiore a 5.164.569 euro. Inoltre, con riferimento alle attività d’impresa, non si applicano nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate nonché nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Aggiornamenti delle territorialità
Con decreti ministeriali del 29 dicembre 2014 e del 30 marzo 2015 sono state apportate modifiche alle analisi della territorialità applicabili dal periodo d’imposta 2014. In particolare, il Dm 29/12/2014 ha approvato tre nuove territorialità:
- territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, elaborato per tener conto dell’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico
- territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef, definito per considerare l’influenza del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi
- territorialità a livello delle retribuzioni, sviluppato per tener conto dell’incidenza del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi.
Con il Dm 30 marzo 2015, invece, le analisi territoriali a livello comunale sono state integrate a seguito dell’istituzione di nuovi comuni o della modifica della denominazione di comuni già esistenti.
Inoltre, sono state aggiornate le analisi territoriali relative agli studi di settore:
- WM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori), per tener conto delle variazioni (aperture, chiusure, trasformazioni) avvenute nel 2014 nelle aree di mercato influenzate dalla presenza di factory outlet center
- WG44U (Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), per tener conto delle variazioni amministrative occorse nel 2014
- WG72A (Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente), per tener conto delle variazioni amministrative occorse nel 2014;
- WK04U (Attività degli studi legali), per tener conto della soppressione di 30 circondari di tribunali e l’istituzione del circondario del tribunale di “Napoli Nord in Aversa”.
I correttivi anticrisi
Sono quattro le tipologie di correttivi anticrisi individuate dal Dm 15 maggio 2015 per gli studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2014:
- interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardanti l’indicatore “durata delle scorte”
- correttivi congiunturali di settore
- correttivi congiunturali territoriali
- correttivi congiunturali individuali.
Gli ultimi tre sono applicati a quanti presentano ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica, come eventualmente modificata a seguito dell’applicazione del correttivo di cui al primo punto.
Gli uffici a confronto con il contribuente
La circolare, inoltre, dà indicazioni agli uffici sulle modalità di confronto con i contribuenti, sottolineando ancora una volta la centralità della fase del contraddittorio e richiamando l’attenzione, in particolare, sulla possibilità di utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore. A tale ultimo proposito, i risultati degli studi di settore evoluti per il 2014, senza tener conto ovviamente delle modifiche apportate dai correttivi anticrisi applicabili al solo 2014 (né di qualsiasi altro correttivo approvato per altre annualità), potrebbero trovare applicazione solo per l’eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all’anno 2012, dal momento che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il 2014 si riferisce proprio a tale annualità.
L’ufficio dovrà anche verificare, sempre in contraddittorio con l’interessato, la possibilità che l’esito di non congruità derivi dall’indicazione dei costi capitalizzati nel quadro F, nel qual caso procederà alla riapplicazione dello studio, in modo da individuare la nuova stima dei ricavi.
Altro compito degli uffici è verificare la fedeltà dei dati comunicati nei modelli degli studi di settore, ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto per quanti risultano congrui, coerenti e normali alle risultanze degli Sds.
Infine viene richiamata l’attenzione sulla disciplina riguardante le società non operative: laddove le risultanze dello studio di settore potrebbero non garantire adeguati livelli di attendibilità, come nei casi previsti dal Dm 11 febbraio 2008, non può esser fatta valere la causa di disapplicazione della normativa delle società di comodo legata alla sussistenza della congruità e coerenza agli studi di settore.
Anomalie nel “Cassetto fiscale”
La circolare, infine, ricorda che le comunicazioni di anomalie riguardanti i dati degli studi di settore sono effettuate utilizzando la funzionalità “Cassetto fiscale”, all’interno del quale il contribuente trova le segnalazioni che lo riguardano. Obiettivo della comunicazione è invitare l’interessato a valutare la situazione evidenziata ed eventualmente correggere errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, che permette di beneficiare della riduzione delle sanzioni, graduata in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.