Modifiche al calcolo dell’anomalia dell’offerta al prezzo più basso: ci sono novità importanti sulla questione.
Il DL 18 aprile 2019 n. 32, art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1) e 3), ha modificato le modalità di calcolo dell’anomalia dell’offerta per le negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso.
Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.
Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura.
Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante.
Tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.
Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
Nuovo calcolo dell’anomalia dell’offerta al prezzo più basso
Numero delle offerte ammesse pari o superiore a 15
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata,.
Al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
- calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare;
- calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata
- calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- la soglia calcolata viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico.
Numero delle offerte ammesse inferiore a 15
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
- calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi’ da accantonare;
- calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata;
- calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica;
- se il rapporto è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
- se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico.
Calcolo dell’anomalia dell’offerta al prezzo più basso, novità sul MEPA
Date le modifiche normative, sono quindi stati avviati gli aggiornamenti tecnici necessari all’adeguamento della piattaforma Acquistinrete alle nuove previsioni e alle nuove modalità di calcolo.
In attesa dell’allineamento del sistema:
- per le negoziazioni pubblicate a far data dal 19 aprile 2019 – le Amministrazioni dovranno procedere autonomamente all’elaborazione della soglia di anomalia in linea con le suddette modifiche
- per le negoziazioni pubblicate entro il 18 aprile u.s. – rimane valido il calcolo proposto dal Sistema
Sarà cura del portale MEPA comunicare tempestivamente l’effettivo completamento dell’intervento.