L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha analizzato nel dettaglio le proposte messe in atto dalle società, constatando come alcune delle condizioni di vendita non rispettino appieno il Codice del Consumo.
Calcio, rimborsi per partite saltate: diffida dell’Antitrust nei confronti di molte società di Serie A.
Quale sarebbe la colpa dei club? Avere inserito una serie di clausola ritenute vessatorie che impediscono a chi ha sottoscritto un abbonamento alla propria squadra del cuore, ma anche a chi ha acquistato il singolo biglietto di non ricevere alcun rimborso qualora dovesse esserci, per qualunque motivo, un rinvio del match.
Calcio, rimborsi per partite saltate: la diffida dell’Antitrust
Lo scopo dei procedimenti dell’Antitrust è valutare la possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni generali di contratto relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita.
Si tratta, in particolare, di quelle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori:
- ad ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso;
- ad ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinda dalla responsabilità di quest’ultima;
- a conseguire il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società.
Nello specifico, ad essere diffidate sono le seguenti Società sportive:
- Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.,
- Cagliari Calcio S.p.A.,
- Genoa Cricket and Football Club S.p.A.,
- F.C. Internazionale Milano S.p.A.,
- S.S. Lazio S.p.A.,
- A.C. Milan S.p.A.,
- Juventus Football Club S.p.A.,
- A.S. Roma S.p.A.
- e Udinese Calcio S.p.A..
Per quanto riguarda Bologna e Parma, invece, l’Antitrust ha riscontrato come esse abbiano effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà.