Come se non bastassero, per le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori ed i soggetti aggiudicatori
tutti i problemi legati alla complessità ed alla corretta applicazione delle norme del D.L.vo
n.163/2006 in materia di contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di
forniture, servizi o l’esecuzione di lavori, le istituzioni scolastiche siciliane si trovano di fronte ad
un’ulteriore complicazione originata dalla legge Regionale n.12 del 12 luglio 2011 “ Disciplina dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163”.
Il problema è legato alla costituzione obbligatoria della Commissione aggiudicatrice, nel caso di
appalto di lavori, forniture o servizi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in quanto l’art.8 della legge regione Sicilia n.12/2011 non si è limitato a recepire il
disposto dell’art.84 del D.l.vo n.163/2006, ma lo ha integrato prevedendo nello specifico al:
comma 6 che le stazioni appaltanti debbano scegliere i commissari diversi dal presidente
mediante sorteggio pubblico, effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, fra gli iscritti all’Albo di esperti istituito presso l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità costituito esclusivamente,
da professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, per i
quali è previsto il vincolo di non appartenenza ad amministrazioni aggiudicatrici;
da professori universitari di ruolo, per i quali invece tale vincolo non sussiste.
comma 9 che le spese relative alla Commissione debbano essere inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante ed i
compensi ai commissari debbano essere onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo
sostenute per l’espletamento dell’incarico, essere documentate e non essere superiori ad
un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.
È di tutta evidenza come le scuole siciliane nell’applicare la norma suddetta si trovino di fronte ad
un gravissimo problema quello, cioè, di reperire le risorse economiche da utilizzare per
corrispondere i compensi ai componenti delle commissioni aggiudicatrici nominate per tutti gli
appalti affidati con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa.
Per valutare la portata del problema basti considerare sia, il fatto che nel caso finanziamenti per
progetti PON-FESR i piani finanziari predisposti dal MIUR non annoverano tale voce di spesa tra
quelle ammissibili sia, la circostanza che nelle procedure relative allo svolgimento dell’ordinaria
attività negoziale il D.S. nella determina di spesa dovrebbe prevedere tale ulteriore e rilevante
onere (importo complessivo fino a euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi) in aggiunta
all’importo previsto per l’acquisizione del lavoro, fornitura o servizio oggetto dell’appalto.
Tanto premesso, e considerato che le scuole hanno di norma ovviato al problema , applicando il
disposto del comma 8 dell’art. 84 del D.L.vo n. 163/2006 individuando, cioè, i commissari diversi
dal presidente nell’organico dei propri dipendenti forniti di adeguate professionalità ad esempio i
DSGA, quali esperti in materie amministrativo-giuridiche, i docenti titolari dell’ufficio tecnico o
particolarmente esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, senza
aggravio alcuno di spesa. nasce ineludibile ed in estrema sintesi il seguente interrogativo, …dove
reperire i fondi per pagare i commissari… ??
Sentiti in materia, per le vie brevi, anche i competenti uffici del MIUR hanno concordato sulla
rilevanza del problema.
Dagli stessi si è assunta inoltre notizia di una interlocuzione in atto con la Regione Sicilia in merito
alla questione avente ad oggetto la richiesta di poter verificare la possibilità che le difficoltà in
parola possano essere risolte con un provvedimento che escluda le scuole dall’obbligo di
applicare le prescrizioni normative dell’art. 8 della legge regionale 12/2011.
Comunque si evolva la situazione urge, a parer nostro, fare rapidamente chiarezza sulla
questione. Tanto sia sotto il profilo della compatibilità ed armonizzazione giuridica tra la
normativa in materia di contratti delle P.A. promulgata dal legislatore nazionale con il D.L.vo
n.163/2006 s.m.i., in recepimento di direttive comunitarie e le norme promulgate dal legislatore
regionale in recepimento dello stesso decreto sia, e soprattutto, rispetto alle procedure di
adempimento che nella fattispecie afferiscono agli obblighi delle istituzioni scolastiche autonome
siciliane che non possono e non devono essere abbandonate a navigare tra …Scilla e Cariddi… in
un mare estremamente tempestoso!
Il Responsabile Ufficio Nazionale Contabilità
Salvatore Gallo
FONTE: Anquap (Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche)