buoni-pasto-elettroniciPossibilità di impiego ad ampio raggio, non solo negli esercizi tradizionali ma anche in agriturismi, banchetti dei mercati o gestiti direttamente da contadini.


Da settembre si potrà fare la spesa con i buoni pasto nei mercatini e negli spacci aziendali, ma anche negli agriturismo e spendendo fino a otto ticket in una volta sola. Sono queste le principali novità di un decreto del ministero dello Sviluppo economico pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 Giugno e che sarà in vigore dal prossimo 9 settembre. La regolamentazione affidata al ministero dello Sviluppo economico è una conseguenza delle norme che disciplinano gli appalti. Si tratta come è noto del servizio sostitutivo della mensa, riconosciuto ai dipendenti dai datori di lavoro che non hanno la possibilità di erogare direttamente i pasti presso la propria sede. Il buono è riconosciuto ai lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto ed anche ai collaboratori, non è cedibile nè può essere convertito in denaro.

 

L’esenzione fiscale

 

I buoni pasto non equivalgono a denaro contante e per questo possono essere utilizzati solo presso gli esercizi convenzionati. Fino alla somma di 7 euro (la soglia era più bassa fino a poco tempo fa) i ticket sono esenti da Irpef e quindi rappresentano un’erogazione netta al dipendente; l’importo effettivo varia e dipende dagli accordi raggiunti tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori. Vediamo quindi le principali novità.

 

Si parte dalla definizione esatta degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo della mensa (naturalmente se i titolari lo richiedono). Si tratta naturalmente di quelli abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, come bar e ristoranti, e dei negozi di alimentari oppure degli stessi supermercati, ovviamente limitatamente alla vendita di prodotti alimentari. Nel testo si dice che gli esercizi possono essere «sia in sede fissa che su area pubblica» il che include banchi di mercato e venditori ambulanti. Ci sono poi le rivendite presso la sede di produzione o quelle comunque gestite dai contadini che propongono i propri prodotti. Vengono poi nominati esplicitamente gli agriturismi e gli ittiturismi (che danno pasti a base di pesce). Infine rientrano anche le rivendite presso i luoghi di produzione industriale degli alimenti. In tutti questi casi devono naturalmente essere rispettati i requisiti igienico-sanitari.

 

La tracciabilità

 

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, i buoni pasto non sono cedibili e devono essere utilizzati esclusivamente dai lavoratori, anche nel caso in cui l’orario non preveda una pausa pranzo. Possono essere utilizzati per l’intero valore facciale, il che vuol dire che non danno diritto a resto. Infine – e questa è un’informazione importante – possono essere cumulati ma solo nel limite massimo di otto. Questo significa che sarà possibile, secondo una pratica assai diffusa, utilizzarli di fatto per fare la spesa anche presso supermercati. Si sottintende che gli alimentari e le bevande acquistate siano poi utilizzate come provvista per la preparazione degli effettivi pasti di lavoro.

 

La possibilità di questo utilizzo allargato dei ticket era stata un po’ messa in discussione dalla diffusione di quelli elettronici: siccome questi ultimi sono tracciabili, alcuni dipendenti temevano che venisse contestato l’utilizzo simultaneo per fare la spesa, magari nel fine settimana. Ora il decreto precisa che questo si può fare, appunto con il limite di otto: supermercati e negozi su questo punto si regolavano in ordine sparso.