Buoni Fruttiferi Poste Italiane: il TAR Lecce ha condannato l’azienda a un rimborso nei confronti dei risparmiatori. Scopriamone i motivi.
Pubblicato lo scorso 30 ottobre dal Tribunale di Lecce un decreto ingiuntivo a carico di Poste Italiane per l’esorbitante importo di più di 60mila euro, oltre interessi e spese, a seguito del deposito del ricorso di due utenti possessori di buoni fruttiferi postali in vecchie lire non ancora riscossi appartenenti ad un prossimo congiunto deceduto da tempo.
Era accaduto che alla scadenza prevista dei buoni fruttiferi, figlio e madre novantenne si erano recati presso lo sportello di Poste Italiane per chiedere il pagamento dell’importo pari ad un controvalore in euro di 61.277,84. Il direttore dell’ufficio, come accade ormai abitualmente, opponeva la disponibilità a liquidare solo la metà dell’importo, in ragione del famigerato decreto ministeriale 148 del 1986, noto come Gava-Goria, secondo cui con effetto retroattivo e in spregio a quanto indicato nei Buoni Fruttiferi, venivano dimezzati rendimenti anche per quelli emessi dal 1974 in poi.
I due cittadini, quindi, si sono rivolti allo “Sportello dei Diritti”. Il giudice del Tribunale di Lecce ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dai risparmiatori e ha, di fatto, condannato Poste Italiane a pagare l’intero importo di euro 61.277,84, oltre ad interessi, onorari e spese di procedura a fronte del modesto investimento in lire, versate all’atto della sottoscrizione.
Indicazioni per i consumatori
Secondo la sentenza n. 6430/2016 della Corte di Cassazione, bisogna considerare quanto enunciato sul retro dei buoni, seppure tali condizioni siano state modificate da un decreto ministeriale. Le Poste sono tenute a rimborsare i suoi clienti sempre, a parte alcune rare eccezioni. Tale obbligo è stabilito dal decreto ingiuntivo, secondo il quale il debitore (in questo caso le Poste Italiane) deve saldare le somme dovute nei confronti del creditore entro un certo lasso di tempo. Quest’ultimo sarà definito e comunicato dopo 40 giorni dalla ricezione dell’ingiunzione.