È stata pubblicata la bozza del ddl per le concessioni balneari, di cui si dovrebbe discutere “entro settembre”: ecco le possibili novità.


Il portale Mondo Balneare ha pubblicato la bozza del testo della riforma sulle concessioni balneari, un tema piuttosto caldo, a causa della trattativa tra Roma e Bruxelles.

Secondo le stesse fonti, il decreto non sarà trattato nel prossimo Consiglio dei Ministri, ma sarà discusso “entro settembre”.

Vediamo quali sono le possibili novità sul tema.

Bozza ddl concessioni balneari: le ipotesi del Governo

Il tema delle concessioni balneari ha infiammato l’estate 2024, soprattutto con lo sciopero degli stabilimenti balneari, che si è svolto lo scorso 9 agosto.
Ecco le diverse misure contenute nella bozza.

Mappatura coste italiane

Nel primo articolo della bozza si legge

“la risorsa naturale è da considerarsi scarsa quando l’area disponibile è pari o inferiore al 49% a livello nazionale o del 39% su livello regionale”.

Nel testo si punta ad adottare un Piano nazionale 2024/2029, per recepire la mappatura delle coste italiane e delineare le modalità d’investimento per la riqualificazione delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Ulteriori proroghe

Tra i punti, c’è anche la regolamentazione delle concessioni scadute.

Nonostante il divieto sancito dalla direttiva Bolkestein sulle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, il Governo vuole far slittare la scadenza da uno a cinque anni, in base alla percentuale regionale di occupazione delle coste.

Col provvedimento, si prevedrebbe la proroga fino al 31 dicembre 2025 per le concessioni situate nelle Regioni con una quota di spiaggia libera inferiore al 25%.
Mentre, la scadenza slitterebbe al 31 dicembre 2027, per le Regioni con una percentuale di spiaggia libera compresa tra il 25% e il 49%.

Il termine slitta ulteriormente al 31 dicembre 2029 per le Regioni con una percentuale di spiaggia libera superiore al 49%.

Quota di spiagge libere

Un altro punto importante è quello delle spiagge libere.
Le Regioni avranno tempo fino al 2029 per assegnare una quota “non inferiore al 15% della risorsa regionale” di coste libere, dove non insistono attività balneari turistico-ricettive.

Le gare

Dopo la scadenza della concessione, le aree saranno soggette all’indizione di una gara pubblica gestita dal Comune dove ha sede l’area demaniale marittima.
L’assegnazione dovrà tenere conto, sia dei criteri standard (come l’imparzialità e la trasparenza) e sia della partecipazione al bando di microimprese e imprese giovanili.

I bandi dovranno essere pubblicati per 30 giorni sull’albo pretorio online del Comune e dovranno includere diversi aspetti come

  • La finalità della concessione;
  • Le caratteristiche morfologiche dell’area demaniale su cui insiste lo stabilimento;
  • L’eventuale presenza di opere di difficile rimozione;
  • Un piano economico-finanziario sugli investimenti.

Tra i nuovi requisiti, il Comune dovrà considerare anche l’esperienza tecnica e professionale del soggetto che, nei cinque anni precedenti, abbia eventualmente utilizzato una concessione marittima, fluviale o lacuale.

Altri elementi rilevanti saranno l’assunzione di personale under 36, l’offerta di servizi integrati (anche fuori stagione) che valorizzino le specificità paesaggistiche, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio e l’accessibilità all’area demaniale anche per persone con disabilità.

Limiti delle concessioni

Nella bozza, si prevede un numero massimo di concessioni riconosciute ad un solo soggetto.
La discrezionalità sarà affidata agli enti locali. Ma si tratta di un fattore che, secondo Mondo Balneare, aumenta il rischio di “accorpamenti e concentrazioni di concessioni”.

I nuovi titoli, inoltre, dovranno avere una durata superiore ai cinque anni e inferiori ai 20 anni.

Indennizzi

Nel caso di subentro, al concessionario uscente sarebbe riconosciuto un risarcimento, a carico del nuovo titolare, basato sul valore aziendale dell’attività.

La cifra terrà conto di alcuni parametri (come il reddito generato dagli investimenti) e sarà determinata da una perizia, rilasciata in forma asseverata acquisita dall’ente concedente, prima della pubblicazione del bando di gara.