Come vanno tassate le borse di studio finanziate dalla Comunità europea e assegnate nell’ambito del programma di cooperazione e mobilità nel campo dell’istruzione superiore Erasmus?
Riccardo S.
Alle borse di studio erogate nell’ambito del programma Erasmus si applica il regime fiscale di favore previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del Tuir che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dispone l’esclusione dalla base imponibile Irpef delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. Ai fini della non imponibilità, si considerano, infatti, concesse dal governo le borse di studio che discendano da un’espressa volontà governativa e che siano corrisposte da organi del governo italiano, anche se sono versate materialmente da altri soggetti che agiscano per conto di un organo dello stesso (risoluzione 356/E del 2008). Tale condizione ricorre nel caso delle borse di studio Erasmus, finanziate dalla Comunità europea, in quante le stesse sono erogate dalle università italiane in qualità di amministrazioni pubbliche deputate alla formazione universitaria e post-universitaria, secondo il sistema di istruzione nazionale (risoluzione 109/E del 2009).