Come precisato dalla circolare n. 5/E dello scorso 16 marzo, il Dl 145/2013, modificato dalla legge di Stabilità 2015, ha riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese che effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Il bonus dopo la legge di Stabilità
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione, ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
La misura, cioè l’aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda delle tipologie di spese sostenute. Quelle eccedenti la media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta antecedenti quello di prima applicazione dell’agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca extra-muros, beneficiano dell’aliquota del 50%, mentre si applica l’aliquota del 25% a quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze tecniche e privative industriali.
La valorizzazione dei costi
La risoluzione 66/E del 3 agosto 2016 fa seguito all’interpello di una società che usufruisce di due differenti agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo previste dall’Unione europea e intende, altresì, beneficiare del bonus “nazionale” R&S dal 2015, previsto dall’articolo 3 del Dl 145/2013, come modificato dalla legge di Stabilità 2015.
Il documento di prassi fornisce, in particolare, chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione, con riferimento sia al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del bonus sia ai periodi rilevanti per il calcolo della media di riferimento (triennio precedente).
Ai fini della valorizzazione di detti costi, gli stessi vanno assunti al lordo di altri contributi ricevuti sui medesimi, considerata l’assenza di un divieto di cumulo dell’agevolazione con altre misure di favore. Per determinare l’entità dell’agevolazione, l’istante deve raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categorie assumendo, quale costo rilevante, quello di competenza del periodo per il quale intende fruire del beneficio, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo, anche nel caso in cui il contributo sia pari all’intero costo. L’incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca, ma per singole categorie di costi ammissibili. Bisogna, dunque, tener conto, sia nel calcolo della media che nella determinazione degli investimenti relativi al periodo per cui si intende fruire del beneficio, di tutti i costi riferibili alle categorie agevolabili, al lordo del contributo ricevuto.
L’imputazione temporale dei costi
Sul piano dell’imputazione temporale dei costi sostenuti per il personale altamente qualificato relativo all’effettivo impiego di tali lavoratori in attività di ricerca e sviluppo, ciò che rileva, ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, è il costo aziendale di competenza. Per quanto riguarda la corretta imputazione dei costi relativi alla ricerca contrattuale, trattandosi di ricerca “commissionata” a soggetti esterni, i relativi costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente.