Bonus Pubblicità, firmato il decreto attuativo: pronto il decreto ministeriale attuativo sulla nuova agevolazione fiscale per investimenti pubblicitari sugli organi di informazione, dopo aver recepito i rilievi del Consiglio di Stato. Diverse le modifiche rispetto alla prima formulazione. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.
Il decreto attuativo fa chiarezza su chi avrà diritto all’agevolazione fiscale sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sia sulla stampa cartacea e online, così come su radio e tv, introdotta per legge lo scorso anno.
A questo link tutte le informazioni riguardanti il Bonus Pubblicità.
Si tratta della misura prevista dall‘articolo 57-bis del dl 50/2017, modificata dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio (dl 148/2017), che lo ha esteso agli investimenti sulle testate online e delle imprese del terzo settore.
Bonus Pubblicità: è stato firmato il Decreto Attuativo
Il provvedimento è stato firmato dai ministeri competenti ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: il decreto attuativo, infatti, attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe comunque essere di prossima uscita.
Viene anche recepita la contestazione del Consiglio di Stato: niente bonus pubblicità se non c’è una base storica su cui misurare l’incremento minimo dell’1%.
Come noto, il Bonus Pubblicità ha previsto l’erogazione di 62,5 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti sulla stampa, anche online (20 per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2017, più 30 per quelli da effettuare nel 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018 sulle emittenti radio-televisive.
Beneficiari
Possono beneficiare del bonus i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, dunque anche i professionisti. I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (comprendente quella on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive, in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media.
Questo significa che, in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari, ma sempre a condizione che l’investimento complessivo superi almeno dell’1 per cento quello effettuato nell’anno precedente.
ATTENZIONE: nel caso di investimenti pubblicitari articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali. La separazione del calcolo non implica, tuttavia, che si possa accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato – ad esempio – sulla stampa, se contestualmente si è operata una diminuzione di spesa sul canale radiotelevisivo, tale da annullare l’incremento di spesa complessivo.
Spese ammissibili
Riguarda esclusivamente l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali pubblicati su quotidiani e periodici, anche online, oppure nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Per gli investimenti effettuati nel 2017, invece, il bonus pubblicità spetta soltanto per le somme investite nell’ambito della stampa (anche online).
Il bonus riconosciuto sarà pari ad un importo base del 75%, che verrà innalzato al 90% per micro, piccole e medie imprese e startup innovative. L’importo, tuttavia, verrà calcolato esclusivamente sulla quota di investimento incrementale e non sulla somma complessivamente spesa dall’impresa o lavoratore autonomo.
Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, e per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Richieste
I soggetti interessati a richiedere l’agevolazione devono presentare la relativa richiesta tra il 60° e il 90° giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. La domanda dovrà essere presentata in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate.
In allegato il testo completo del Decreto attuativo firmato dai ministeri competenti ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.