Nuove interessanti prospettive per chi vuole beneficiare, quest’anno, di un credito per gli investimenti pubblicitari.
Ecco una guida completa al Bonus Pubblicità 2021: chi può accedere, quali sono i benefici derivanti dall’agevolazione, come accedervi e quali sono le procedure per la fruizione.
A dettare le regole per il bonus di quesst’anno e del 2022 è la Legge di Bilancio 2021.
Scopriamo dunque tutte le novità previste per quest’anno.
Normativa: l’istituzione del Bonus
Ricordiamo che dal 2018, infatti, è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Ad introdurre il credito è stato l’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni.
Inoltre, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa.
Mentre invece con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.
Fino all’anno di riferimento 2019 si prevedeva un’agevolazione del 75% e l’obbligo di incremento di spesa dell’1% da un anno all’altro per recuperare i costi di investimenti delle spese pubblicitarie.
Da quest’anno, e quindi già per gli investimenti effettuati durante tutto il 2020, i requisiti ed i criteri per accedere sono diventati molto più vantaggiosi.
Bonus Pubblicità: le novità del Decreto Rilancio
Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto, in riferimento al 2020, che:
- il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati
- e sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Il beneficio era stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Bonus Pubblicità: le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021
Ma non solo. Come avevamo anticipato è intervenuta anche la Legge di Bilancio 2021.
Infatti la L. 30 dicembre 2020, n. 178, comma 608:
- proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022
- e conferma i valori modificati dal “Decreto Rilancio” del 2020, ossia
- l’agevolazione del 50% sugli investimenti
- e la scomparsa della necessità del valore incrementale dell’1% rispetto agli investimenti degli anni precedenti.
Inoltre apporta delle modifiche al limite di spesa e ai media disponibili.
Per gli anni 2021 e 2022 è possibile ottenere il 50% di credito d’imposta senza i vincoli di spesa degli anni precedenti ma solo per investimenti su giornali e periodici, anche digitali.
Pertanto, di fatto, vengono escluse per il 2021 ed il 2022 le attività su radio e TV locali e nazionali.
A chi è riservato il Bonus?
Il Credito è destinato a che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line tra i seguenti soggetti:
- imprese
- lavoratori autonomi
- enti non commerciali
L’importante è che questi soggetti abbiano la residenza fiscale in Italia.
Tipologie di pubblicità non ammesse al Credito
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità da quelle sopra citate.
Come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
- volantini cartacei periodici
- pubblicità su cartellonistica
- o pubblicità su vetture o apparecchiature
- pubblicità mediante affissioni e display
- o pubblicità su schermi di sale cinematografiche
- pubblicità tramite social o piattaforme online.
Accesso al Credito d’Imposta
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per l’ammissione all’agevolazione, la normale procedura prevede la presentazione telematica, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si richiede l’agevolazione, di una “comunicazione per l’accesso”.
Si tratta di una sorta di “prenotazione” delle risorse, nella quale debbono essere indicati i dati degli investimenti che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (investimenti già effettuati e/o da effettuare).
Per l’anno 2020 le norme sopra citate avevano fissato i termini dal 1° al 30 settembre 2020 relativamente alla “comunicazione per l’accesso” presentata telematicamente.
Domande con due modalità di calcolo e differenti requisiti
La nuova disciplina prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta.
Due modalità di calcolo e differenti requisiti, pertanto, per il bonus pubblicità nel biennio 2021 e 2022:
- regime straordinario per gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
- regime ordinario, invece, per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Maggiori informazioni a questo link.
Dichiarazione sostitutiva: scadenza per il 2022
Anche per l’anno 2021 e successivi, la “prenotazione” deve essere confermata con la presentazione di una “dichiarazione sostitutiva”, che ha scadenza imminente.
I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2021, per confermare la “prenotazione” dovranno inoltrare nuovamente la “dichiarazione sostitutiva”. Il periodo utile è dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022).
Cosa vuol dire che viene meno il “valore incrementale” degli investimenti?
L’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
Ciò comporta che possono accedere all’agevolazione anche:
- i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019,
- i soggetti che nell’anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari
- ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Pertanto, nella “comunicazione per l’accesso” deve essere indicato soltanto l’importo dell’investimento che si prevede di effettuare nell’anno agevolato (cioè l’investimento già effettuato e/o da effettuare nel 2020). E non anche l’importo dell’investimento effettuato nell’anno precedente.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Questa procedura si espleta a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.
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Come abbiamo visto sopra, infatti, il credito di imposta del bonus pubblicità sarà pari al 50%, senza vincoli di spesa e senza valore incrementale anche per il 2021 e il 2022.
Il fatto che per il 2021 e per il 2022 sia possibile ottenere il Bonus solo attraverso quotidiani e periodici, anche online, fa di noi, dunque, il soggetto ideale per le proprie spese pubblicitarie.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it