bonus nascite premioDal 4 maggio le donne in gravidanza e le madri potranno presentare domanda all’Inps per accedere agli 800 euro: ecco come.


 

Le interessate avranno un anno di tempo dalla nascita o dall’adozione del figlio per produrre istanza all’Inps. Il bonus sarà erogato per ciascun evento. Dal 4 maggio, pertanto, le donne in gravidanza e le madri potranno, infatti, presentare domanda all’Inps per accedere al sostegno economico introdotto dall’articolo 1, co. 353 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che consiste nella corresponsione una tantum di 800 euro alle donne gestanti o alle madri come contributo dello Stato alla genitorialità.

 

Il sostegno è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per il bonus bebè di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125) vale a dire la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alla cittadine italiane). Sono ammesse al beneficio anche le cittadine non comunitarie residenti in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007). A tal riguardo sono ammessi i titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007); e i titolari di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007). Non può essere ottenuto, invece, le cittadine non comunitarie presenti regolarmente nel nostro paese non in possesso della Carta di soggiorno. 

 

Gli eventi coperti

 

Il beneficio può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: 1) compimento del 7° mese di gravidanza; 2) parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; 3) adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; 4) affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

 

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per ciascun evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Ad esempio in caso di parti gemellari o adozioni plurime il bonus viene erogato in base al numero dei figli e non per singolo evento (es. 2 gemelli = 1.600 euro; 3 gemelli = 2.400 euro; 2 bimbi adottati (o in preaffidamento) = 1.600 euro e così via). E viene corrisposto senza tener conto del reddito o dall’ISEE della beneficiaria o dalla sua condizione lavorativa.

 

La domanda

 

In fase di presentazione della domanda l’interessata dovrà specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente: compimento del settimo mese di gravidanza; nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.

 

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o affidamento, esclusivamente online tramite: il servizio dedicato; gli enti di patronato; il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio 2017. 

 

Il sostegno si cumula, al ricorrere dei relativi requisiti, con gli altri sostegni previsti dalla legislazione vigente come i voucher per i servizi di baby-sitting, il bonus bebè, ed il buono nido introdotti dal legislatore negli ultimi anni per sostenere le famiglie.