Bonus Mamma Domani 2019: i requisiti per richiedere la misura erogata dall’Inps a sostegno delle neomamme.
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.
Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
A chi è rivolto
La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
- adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34, l. 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.
Come funziona
L’importo dell’assegno è di 800 euro.
Le modalità di pagamento previste sono:
- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accredito su conto corrente bancario;
- accredito su conto corrente postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN.
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.
In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Domanda
REQUISITI
Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia.
Le domande presentate dalle cittadine straniere extracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte in applicazione delle circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39, 16 marzo 2017, n. 61 e 28 aprile 2017, n. 78, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame della domanda deve essere effettuata dall’interessata, utilizzando il modello in allegato al messaggio 13 febbraio 2018, n. 661, presso la struttura INPS territorialmente competente, che valuterà la sussistenza dei requisiti, sia con riferimento alla regolare presenza in Italia sia agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.
I premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione in esito all’appello della citata ordinanza.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o affidamento).
Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda online decorre dal 4 maggio.
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata all’INPS tramite una delle seguenti modalità:
- servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN, attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.
Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menu il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e la guida l’utente nella compilazione della domanda.
L’applicativo consente oltre all’inserimento e invio della domanda sia la consultazione delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello Sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).
La domanda va presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante la data presunta del parto.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione al compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.
Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda se già presentata al compimento del settimo mese di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati.
La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza alla data del 1 gennaio 2017, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.
Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi dovrà essere in possesso del PIN della richiedente per effettuare l’accesso al sistema con i dati identificativi dell’interessata.
Nel caso di abbandono o affidamento esclusivo al padre, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il padre potrà presentare direttamente la domanda con le stesse modalità munendosi di PIN dispositivo.
DOCUMENTAZIONE
Certificazione dello stato di gravidanza
La richiedente dovrà indicare alternativamente una delle seguenti opzioni:
- numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o medico convenzionato ASL;
- indicazione che il certificato sia già stato trasmesso all’INPS per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- per le sole madri non lavoratrici è possibile indicare il numero identificativo a 15 cifre e la data di rilascio di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o con esso convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. La veridicità di tale autocertificazione sarà verificata dall’INPS presso le competenti amministrazioni.
Si precisa che nella domanda vengono autocertificati gli altri requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che la beneficiaria non sia tenuta a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione.
Quanto sopra indicato vale anche per le situazioni di non riconoscimento, abbandono o affidamento esclusivo al padre o decesso della madre.
- Permesso di soggiorno. Le cittadine extracomunitarie regolarmente presenti in Italia che si trovano nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232, dovranno indicare il possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità (circolari INPS 27 febbraio 2017, n. 39 e 16 marzo 2017, n. 61) ovvero di un titolo di soggiorno, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità).
- Parto già avvenuto. La madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale), ovvero le informazioni che si rendano necessarie per accedere al beneficio. In caso di parto plurimo è richiesta l’indicazione di più minori in quanto la prestazione è riconosciuta per ogni minore/evento;
- Adozione/affidamento nazionale. Per attestare la data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia è necessario indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell’autorità competente (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso tipologia del provvedimento; numero del provvedimento; data del provvedimento; autorità che ha emesso il provvedimento). Oppure è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi;
- Adozione/affidamento internazionale. Per attestare la data di ingresso in Italia è necessario indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nell’autorizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI (numero dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) ovvero il numero e la data dell’autorizzazione. In alternativa si ha facoltà di allegare copia digitalizzata dell’autorizzazione stessa o la dichiarazione sostitutiva, al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi. E’ possibile allegare dichiarazione sostitutiva dell’autorizzazione;
- Data di ingresso in famiglia. Per attestare la data di ingresso in famiglia si chiede di allegare copia digitalizzata del certificato dell’ente autorizzato a curare la procedura di adozione da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia;
- Adozione pronunciata nello stato estero. Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione emesso dallo stato estero (tipologia, numero, data del provvedimento e autorità che lo ha emesso) oppure ha facoltà di allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l’individuazione dei citati elementi.
- Abbandono/affido esclusivo al padre. Bisogna indicare, al momento della domanda, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento emesso dall’autorità competente (tipologia, numero, data, autorità che ha emesso il provvedimento). In alternativa è possibile allegare la copia digitalizzata del provvedimento stesso.
Rimane ferma la possibilità di autocertificare la data di trascrizione del provvedimento e il comune nei cui registri di stato civile il provvedimento stesso è stato trascritto.