Definiti in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate modello ed le istruzioni per accedere al nuovo bonus sull’IMU per le imprese del turismo.
Emanate dall’Agenzia delle Entrate le regole per accedere al nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo.
Si tratta di un credito d’imposta corrispondente all’IMU versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e hotel) nei quali viene gestita l’attività turistica.
In un comunicato del 16 settembre l’Agenzia annuncia infatti di aver emanato il provvedimento che definisce i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal Dl n. 21/2022 (Decreto Ucraina) e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023.
Chi può fruire del bonus Imu?
I destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.
Quali requisiti sono richiesti?
Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono dimostrare di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.
Come si accede all’agevolazione?
Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’Agenzia, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” (quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19, definiti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final).
Quando presentare la domanda?
L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando l’apposito modello approvato dal provvedimento mediante i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni.
Entro i successivi 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio (specifica la stessa Agenzia), nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022.
Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.
In cosa consiste il nuovo bonus?
Il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, (o dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano), per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva.
Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo.
Fonte: articolo di Francesco Foglia