L’INPS ha rilasciato la tanto attesa Circolare numero 40 del 02-03-2018 con la quale spiega nel dettaglio tutti i risvolti pratici del cosiddetto Bonus Giovani 2018.
Questo è infatti un beneficio concesso dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 2017, all’art. 100) al fine di promuovere le assunzioni a tempo indeterminato tra i lavoratori più giovani. Prevede uno sgravio contributivo INPS del 50%, calcolato sui contributi posti a carico del datore di lavoro, fino a concorrenza di 3000 euro annui e nell’arco temporale di 36 mensilità.
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.
Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 114, della citata legge,
- i rapporti di apprendistato
- e i contratti di lavoro domestico,
in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. E non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018, la norma, al comma 102, prevede che il limite di età del soggetto da assumere sia innalzato fino ai trentacinque anni. Pertanto, per le assunzioni, effettuate nel corso dell’anno 2018,
- di lavoratori che non abbiano ancora compiuto i trentacinque anni di età (da intendersi come 34 anni e 364 giorni),
- sempre a condizione che i medesimi lavoratori non siano mai stati occupati a tempo indeterminato,
è possibile fruire del beneficio in trattazione.
La misura dell’incentivo è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.
La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.
In allegato il testo completo della Circolare.