Arrivano i primi chiarimenti del MEF relativi al Bonus Formazione 4.0, del personale introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018.
In attesa del Decreto attuativo, il MEF ha anticipato alcuni chiarimenti sul credito d’imposta per la “formazione 4.0” del personale introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018.
Tra i principali chiarimenti rilasciati si evidenzia che il credito:
– pur ricollegandosi agli obiettivi del “Piano Nazionale Impresa 4.0” è comunque indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca anche del Superammortamento o dell’Iper ammortamento;
– anche le imprese artigiane e le imprese agricole possono fruire del credito d’imposta;
– ha natura di incentivo “automatico”; pertanto l’impresa matura il beneficio al sostenimento delle spese ammesse, senza che sia obbligata a presentare una istanza di accesso all’incentivo.
Inoltre è stata annunciata l’imminente pubblicazione del DM attuativo, con cui saranno definiti in modo puntuale i soggetti beneficiari, le tipologie di spese ammesse e le procedure operative.
Con riferimento ai soggetti destinatari del credito d’imposta, per espressa previsione normativa, potranno accedere all’incentivo tutte le imprese. Indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d’imposta è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario.
Non tutte le attività formative potranno però usufruire del credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio. Infatti la formazione ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione, non potranno godere della misura introdotta dalla manovra.